Osservatorio di genere


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Mainstreaming (Integrazione della dimensione delle Pari Opportunità/di genere)  

È una parola inglese che tende ad inserire una prospettiva di genere, il punto di vista delle donne, in ogni scelta politica, in ogni programmazione, in ogni azione di governo. Consiste, quindi, nell’integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini in tutte le politiche al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte le politiche  e le misure d’ordine generale sensibilizzandole alle necessità di raggiungere la parità tenendo attivamente e apertamente conto, nella fase di pianificazione, dei loro effetti sulle rispettive situazioni delle donne e degli uomini all’atto della loro attuazione, del loro monitoraggio e della loro valutazione (comunicazione COM (96) 67 def. Della Commissione del 21/2/1996).

Nella comunicazione della Commissione sul mainstreaming, nell’evocare il principio del mainstreaming, si afferma che: “non bisogna limitare le azioni di promozione della parità alla realizzazione di misure specifiche a favore delle donne, ma bisogna invece mobilitare esplicitamente sull’obiettivo della parità il complesso delle azioni politiche generali”. La dimensione di genere e quella della parità devono essere prese in considerazione in tutte le politiche e in tutte le attività, nelle fasi di pianificazione, attuazione e valutazione. […] La pratica del mainstreaming richiede un grande cambiamento nella cultura di governo e mette al centro dell’agenda politica i temi della qualità dello sviluppo, della valorizzazione delle risorse umane, della equità, delle grandi riforme sociali”.

Maternità tutela della

 La Costituzione italiana, all’art. 31, afferma che la Repubblica protegge la maternità. A tale scopo, non solo garantisce le prestazioni mediche, organizzate dal Servizio sanitario nazionale, sia durante la gravidanza sia al momento del parto, ma difende anche la condizione della madre che svolga un lavoro fuori di casa. Infatti, con la legge 1204/1971, si è disposto l’obbligo dell’astensione del lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi, con diritto al mantenimento del posto e della retribuzione; la possibilità di estendere l’astensione dopo il parto per altri sei mesi entro il primo anno; il diritto a due ore di riposo giornaliero per l’allattamento; la possibilità di assentarsi per malattia del bambino, con diminuzione della retribuzione, entro i primi tre anni. Oltre ai 5 mesi di astensione obbligatoria per la madre, previsti dalla legge 1204/71, la legge 53/2000 sui congedi parentali prevede:
  • L’estensione ad entrambi i genitori (anche se adottivi o in affidamento) di bambini fino ad 8 anni, del diritto del congedo parentale facoltativo;
  • 10 mesi di congedo facoltativo nel caso vi sia un solo genitore; 10 mesi per la coppia genitoriale, di cui non più di 6 usufruibili dalla madre; fino a 7 mesi di congedo per il padre, con innalzamento del tetto complessivo  a 11, per incentivare anche i padri a svolgere lavoro di cura;
  • la possibilità di ottenere congedi per problemi di cura familiare;
  • il diritto al congedo per la formazione continua;
  • congedi fino a tre mesi, nel primo anno di vita del bambino, per le lavoratrici autonome;
  • un fondo di 400 milioni di euro circa annui, di cui una parte riservati alle aziende che avvieranno modalità di organizzazione flessibili degli orari di lavoro;
  • una rilevazione statistica regolare dell’uso del tempo di lavoratrici e lavoratori;
  • piani di orario delle città che saranno predisposti dalle diverse amministrazioni locali.

Minoranza/maggioranza

 Nel sistema democratico, ogni decisione viene presa con una votazione. Passa la proposta che ottiene il maggior numero di voti, quella cioè che ottiene l’approvazione della maggioranza. La maggioranza può essere assoluta, quando comprende almeno la metà più uno di tutti coloro che hanno diritto al voto (compresi gli assenti e gli astenuti, cioè chi non ha votato né a favore né contro); può essere qualificata, quando per approvare, si richiede una percentuale superiore alla metà. Al contrario, il gruppo di votanti inferiore alla metà è detto minoranza. Analogamente, quando si forma un Governo di coalizione, questo sarà sostenuto dalla maggioranza (sottinteso, dei deputati e senatori in Parlamento) e verrà invece osteggiato dalla minoranza (che può essere a sua volta, divisa in vari gruppi, per cui si potrà parlare delle minoranze).

Mozione di sfiducia  

La Costituzione italiana, all’art. 94, dispone che “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale…”. Viene chiamata mozione di sfiducia quella con cui il Parlamento revoca la fiducia al Governo e, in questo modo, lo fa cadere. Si apre, con la mozione di sfiducia, la crisi di Governo.  
 
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