Osservatorio di genere


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Decentramento amministrativo

Principio secondo cui lo Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali (come i Comuni, le Province e, in particolare, le Regioni) ed esercita le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici periferici.

 

Decreti delegati 

Atti del Governo con forza di legge, emanati in seguito ad una delega del Parlamento attraverso una legge-delega che contiene i principi a cui il Governo deve attenersi. I decreti delegati (detti anche decreti legislativi), quindi, non hanno bisogno di nessuna ulteriore approvazione da parte del Parlamento. Molto noti sono i decreti delegati che nel 1974 hanno stabilito la partecipazione di genitori e studenti alla gestione della scuola.

Decreti legge 

Atti con forza di legge emanati dal Governo. La Costituzione secondo il principio che le leggi devono essere votate dal Parlamento, stabilisce all’art. 77 che i decreti legge possono essere emanati soltanto in via straordinaria, in casi di necessità e urgenza (per esempio per soccorrere le popolazioni colpite da un terremoto). I decreti, però, devono essere trasformati in legge, quindi votati dal Parlamento, entro 60 giorni, altrimenti decadono fin dal momento della loro emanazione.

Deficit democratico 

Effetto dell’inadeguato equilibrio tra i sessi, che delegittima il sistema democratico.

Democrazia

Parola composta dal greco demos (popolo) e kràtos (potere), indica la forma di governo nella quale la sovranità appartiene al popolo (art.1 della Costituzione italiana). Questa sovranità, cioè il potere di governare viene esercitata direttamente (per esempio mediante il voto espresso in un referendum) oppure indirettamente, eleggendo dei rappresentanti (i membri del Parlamento). In un regime democratico i cittadini devono, inoltre, godere di una serie di diritti, in mancanza dei quali la loro partecipazione al potere sarebbe puramente formale. Si tratta di quei diritti che sono contenuti nella nostra Costituzione e che si esprimono nella libertà personale, nell’inviolabilità del domicilio, nella libertà di riunione, di associazione, di parola e così via.

Democrazia paritaria

Il concetto per cui la società è composta pariteticamente da donne e uomini, ragion per cui il loro pieno ed equo godimento della cittadinanza è legato alla loro equa rappresentanza ai livelli decisionali in ambito politico. La partecipazione bilanciata o equivalente delle donne e degli uomini con una loro rappresentazione che vada dal 40 al 60% costituisce un principio della democrazia in un contesto democratico pieno.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

Atto fondamentale della Rivoluzione francese, votato nel 1789 dall’Assemblea nazionale costituente. Contiene i principi che ispireranno le Costituzioni moderne. Si apre con l’articolo che afferma. “Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”, riprendendo il famoso preambolo della Dichiarazione di indipendenza americana del 1776. Nel 1948 l’ONU approvò la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che si apre con le parole “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Differenziale retributivo fra i sessi 

La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne a seguito della segregazione delle mansioni e di discriminazione diretta.

Dignità sul lavoro

Il diritto al rispetto ed in particolare alla protezione contro le molestie sessuali e altre forme di molestie sul posto di lavoro (risoluzione 90/C 157/02 del Consiglio, del 29.5.1990, GU C 157).

Dimensione di parità 

Il modo in cui si configurano le questioni pertinenti alla parità

Direttive sulla parità

Direttive che estendono la portata del principio di pari trattamento per gli uomini e per le donne (che inizialmente nel trattato di Roma, riguardava esclusivamente la retribuzione). Il principio è stato esteso ad ambiti quali l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9.2.1976, GU L 39), ai regimi obbligatori di sicurezza sociale (direttiva 79/7/CEE del Consiglio del 19.12.1978, gu l 6),  ai regimi professionali di sicurezza sociale (direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24/7/1986, GU L 225), a coloro che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo (direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell’11/12/1986, GU L 359), alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19/10/1992, GU L 348) e a coloro che fruiscono di un congedo parentale (direttiva 96/34/CEE del Consiglio, del 19/6/1996, GU L 145).

Diritti civili 

I diritti propri di ogni cittadino in quanto tale. Nella nostra Costituzione troviamo affermati, tra gli altri: l’inviolabilità della libertà personale, per cui ci vuole un atto motivato da parte di un giudice per poter essere perquisito, arrestato, detenuto; l’inviolabilità del domicilio; la libertà e relativa segretezza della corrispondenza, estesa ad ogni forma di comunicazione; la libertà di circolazione e soggiorno in ogni parte del territorio nazionale; la libertà di riunione; la libertà di associazione e così via. Di battaglia per i diritti civili si è parlato anche in occasione della emanazione della legge che consente il divorzio (legge 898/1970 sullo scioglimento del matrimonio) e, alcuni anni più tardi, quando un referendum la mantenne in vigore. La stessa cosa è avvenuta per la legge che prevede i casi in cui è consentita l’interruzione di gravidanza (legge 194/1978).

Diritti politici

I diritti che consentono al cittadino la partecipazione alla vita politica in un regime democratico. Nella nostra costituzione troviamo: il diritto di partecipare con il voto alla scelta dei propri rappresentanti, sia nel Parlamento che negli Enti locali; il diritto di essere eletti come rappresentanti dei propri cittadini; il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per determinare la politica nazionale; il diritto di votare nei referendum dove si manifesta la democrazia diretta; il diritto di presentare, insieme ad altri cittadini, un progetto di legge che verrà discusso e votato dal Parlamento.

Diritti umani 

I diritti che appartengono all’uomo in quanto tale: il diritto alla vita e all’integrità fisica; il diritto all’eguaglianza senza discriminazioni, al lavoro, al nutrimento, alla salute, all’educazione.

Diritti umani delle donne 

I diritti umani delle donne e delle bambine intesi quali parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali comprendenti anche il concetto di diritti in materia di procreazione.

Diritto di famiglia

Insieme di norme che regolano i rapporti fra i membri della famiglia. La Costituzione italiana, agli artt. 29 e 31, pone i fondamenti di queste norme, contenute organicamente nella legge di riforma n. 151/1975. In essa si è attuato il principio della uguaglianza fra i coniugi, abolendo la potestà maritale e la patria potestà sui figli (sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, che devono esercitarla di comune accordo). Si è inoltre proceduto nell’ampliare i diritti dei figli naturali, arrivando ad una sostanziale uguaglianza con i figli legittimi.

Diritto di voto

La Costituzione italiana, all’art. 48, afferma che “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Aggiunge che il voto è personale (non può essere dato per delega da un rappresentante); eguale (ogni voto vale indipendentemente da chi l’ha dato); libero (nessuno può essere costretto a dare un voto diverso da quello voluto); segreto (a garanzia della libertà e per evitare indebite pressioni o ritorsioni). Dice, ancora, che votare è un “dovere civico” (parte di quel dovere di solidarietà politica, di cui parla l’art.2), ma nessuna sanzione è prevista  per chi non va a votare. Non sempre tutti i cittadini hanno potuto esercitare il diritto di voto: al momento dell’unità d’Italia, poteva votare soltanto chi possedeva un certo reddito (il 2% della popolazione); poi vennero esclusi gli analfabeti; dal 1919 il diritto di voto fu esteso a tutti gli uomini maggiorenni (suffragio universale maschile); il regime fascista, eccetto che all’inizio, non indisse più elezioni; soltanto nel 1946 ebbero il voto anche le donne.

Discriminazione diretta 

Quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione del suo sesso.

Discriminazione indiretta 

Quando una legge, un regolamento, una politica o una prassi, apparentemente neutri, hanno un impatto sproporzionatamente avverso sui rappresentanti di un unico sesso a meno che la differenza di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi (direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9/2/1976, GU L 39).

Disparità tra i generi 

Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quanto concerne i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d’altro genere.

Dittatura 

Sistema di Governo in cui prevale la volontà di un uomo solo che, attraverso un apparato poliziesco, reprime ogni voce di dissenso, incarcerando e uccidendo i suoi avversari. Al popolo è impedito di esercitare la sovranità, anche se il dittatore cerca di ottenere il consenso popolare mediante promesse e azioni esaltanti (demagogia). La dittatura, quindi, si accompagna alla demagogia e alla propaganda nazionalistica, con lo scopo di dirottare il malcontento popolare verso il “nemico”.

Divario retributivo fra i sessi 

La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne.

Diversità 

Le differenze in materia di valori, atteggiamenti, prospettive culturali,credenze, radici etniche, orientamento sessuale, abilità, conoscenze ed esperienze di vita di ciascun individuo.

Divisione dei poteri 

Principio dello Stato moderno, derivato dalla riflessione del filosofo francese Montesquieu nella sua opera “Lo spirito delle leggi” (1748). “Constato che il potere si esprime in tre funzioni: quella legislativa, di elaborazione delle norme obbligatorie per tutti i cittadini; quella esecutiva o di Governo, di applicazione delle norme; quella giudiziaria, di applicazione delle norme ai casi concreti con le relative sanzioni per chi non le abbia rispettate”. Si conclude che, per garantire la libertà, è opportuno che queste tre funzioni vengano esercitate da organi diversi, tra loro indipendenti. Nelle dittature infatti il Governo prevale sul Parlamento e gli stessi giudici gli sono sottoposti. Nella nostra Costituzione si nota, invece, una centralità del Parlamento, come espressione della volontà dei cittadini e un’autonomia della magistratura.

Divisione del lavoro (per sesso)

La divisione del lavoro retribuito e non retribuito tra le donne e gli uomini nella vita privata e in quella pubblica.

Divorzio 

Provvedimento del giudice con cui si dispone lo scioglimento del matrimonio. È stato introdotto in Italia con la legge n. 898/1970, che è stata confermata in vigore in seguito al referendum tenutosi nel 1974. La legge indica i casi in cui è possibile pronunciare il divorzio, in seguito al quale entrambi i coniugi ritornano liberi e, pertanto, possono eventualmente contrarre un altro matrimonio (mentre il Codice penale punisce il reato di bigamia, commesso da chi, essendo sposato, contrae un nuovo matrimonio). Nel caso di divorzio, il giudice può disporre, a favore del coniuge economicamente più debole, il pagamento di un assegno di mantenimento periodico da parte dell’altro coniuge.
 
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