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Leggi, norme, decreti e direttive, nazionali e comunitarie in materia di pari opportunità dalla politica al sociale.

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Normativa e convenzioni internazionali in tema di riequilibrio della rappresentanza


Risoluzione del Parlamento europeo n. 169 del 1988

 Quote di riserva per le candidature femminili nei partiti
Art. 23, comma 2 Carta di Nizza (7 dicembre 2000)   […] Il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato […]
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 18 settembre 1979, in vigore per l’Italia dal 1981)
art. 3
Gli Stati  prendono  in  ogni  campo,  ed  in  particolare  nei  campi  politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali
art. 4
L’adozione da parte degli Stati di  misure  temporanee  speciali  tendenti  ad  accelerare  il  processo  di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato  atto  discriminatorio, […]  ma  non  deve  assolutamente  dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti
Parlamento europeo direttiva 2 marzo 2000   con  riguardo  alla condizione delle donne nel processo decisionale, constatata la disuguaglianza persistente, auspica che gli organi pubblici e privati pongano in essere misure dirette a ripristinare l’equilibrio dei sessi anche mediante un sistema di quote, purché di carattere transitorio, destinate a cessare al raggiungimento dell’obiettivo (fissato intorno al 40%)
Corte Costituzionale, sentenza 109 del 1993   le azioni positive, poiché “comportano l’adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento stabilito nell’art. 3, comma 1 Cost.”, si legittimano in base al principio di uguaglianza sostanziale stabilito nel comma 2° dell’art.3 Cost.

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