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Pari opportunità  

Una modalità diversa per rimuovere le discriminazioni, sperimentata in America  con politiche di affermative action – azioni positive tese a rimuovere le radici della discriminazione e dello svantaggio, e a evitare disavventure legali alle Università e ai luoghi di lavoro.

Il Civil Right Act, in vigore dal 1964, vieta qualsiasi discriminazione effettuata sulla base della razza e del genere sessuale nel campo dell’istruzione, delle assunzioni, delle promozioni e dei salari. Il diritto a non essere discriminate si è tradotto sul piano giuridico in una policy che non è una pura petizione di principio, ma che può essere fatta applicare con sanzioni pesanti dal sistema giudiziario. Nei Paesi occidentali, dopo la IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, il dibattito sulle Pari Oppor¬tunità è aperto. Le parole d’ordine sono diventate mainstreaming ed empowerment.

Pari opportunità per donne e uomini

 L’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale in misura paritetica per le donne e per gli uomini.

Parità di trattamento per donne e uomini  

Consiste nell’assicurare l’assenza di discriminazioni, dirette o indirette, alle donne e agli uomini (discriminazione sessuale).

Parlamento

 Indica l’assemblea dei rappresentanti del popolo che, nello Stato moderno, esercita la funzione legislativa (elabora e vota le leggi) e controlla l’operato del Governo. Nel nostro ordinamento, si compone della Camera dei deputati (con sede a Roma, a Montecitorio) di 630 membri e del Senato (con sede sempre a Roma, a Palazzo Madama) di 315 membri più i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica. Il Parlamento viene conosciuto anche come “Le Camere”. Di solito, le Camere si riuniscono e lavorano separatamente. La Costituzione prevede, però, che in determinate circostanze il Parlamento si riunisca e deliberi in seduta comune: per l’elezione e il giuramento del Presidente della Re¬pubblica; per nominare un terzo dei giudici costituzionali e un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura; per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Parlamento europeo

 Organo dell’Unione europea, dal giugno 1979 viene eletto a suffragio universale. Comprende attualmente 626 deputati (più 18 osservatori dei Lander orientali della Repubblica federale tedesca), di cui 87 italiani. Rimane in carica 5 anni ed il suo ruolo si è venuto estendendo dal Trattato di Roma del 1957 (che gli riconosceva solo un ruolo consultivo) all’Atto unico europeo del 1987 (che prevede la cooperazione, con poteri di emendare o di respingere un testo del Consiglio), al trattato di Maastricht del 1992 (che arriva alla codecisione, con il Parlamento che in certi settori decide insieme al Consiglio). Fra le sue funzioni: l’approvazione del bilancio dell’Unione e la fiducia alla Commissione (potere di rovesciare la Commissione con una mozione di censura a maggioranza). Rispetto al Parlamento di uno Stato, però, non svolge quella funzione legislativa che ne rappresenta la prerogativa principale e questo è dovuto al fatto che l’Unione Europea non ha ancora assunto le caratteristiche di uno Stato sopra gli Stati che la costituiscono. Non si è ancora dato vita, e molte resistenze si oppongono a questa prospettiva, ad una struttura di Stato federale.

Partecipazione equilibrata di donne e uomini  

La spartizione del potere e delle posizioni decisionali (rappresentanza di entrambi i sessi al 40 – 60%) tra gli uomini e le donne in ogni ambito della vita e che costituisce un’importante condizione per la parità tra gli uomini e le donne (raccomandazione 96/694/CE del Consiglio, del 2.12.1996, GU L 319).

Partiti  

Libere associazioni di cittadini che si organizzano per svolgere attività politica, cioè per influenzare le scelte che hanno importanza per l’intera collettività. Rispetto  ad altre associazioni si caratterizzano per il fine e per l’organizzazione permanente (che li distinguono dai movimenti politici). Inoltre, anche se si tratta di associazioni che non sono riconosciute e non hanno personalità giuridica, i partiti vengono espressamente indicati nella Costituzione italiana, quando, all’art. 49, si dice “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, con ciò indicandoli come strumenti indispensabili della democrazia rappresentativa.

Pluralismo

 Concezione di un sistema politico nel quale vi sono più opinioni e più organizzazioni del potere. La pluralità di idee, di opinioni, di credenze, di fedi religiose, deve essere non solo ammessa, ma tutelata dallo Stato (pluralismo ideologico), in opposizione ad un’organizzazione totalitaria o integralista. A questo principio si ispirano gli articoli della Costituzione che affermano la libertà di pensiero e di parola, la libertà di stampa, di riunione e di associazione, di professare una fede religiosa. Il termine pluralismo indica anche l’organizzazione dello Stato per cui il potere non è esercitato tutto al centro, nei ministeri, ma invece è decentrato anche negli enti locali e nelle varie formazioni sociali (famiglia, chiese, organizzazioni sindacali). In questo secondo caso si parla di pluralismo istituzionale.

Presidente della Repubblica

 Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale (art. 87 della Costituzione italiana). Viene eletto per sette anni, quindi più della durata in carica prevista per le Camere, fra tutti i cittadini con più di 50 anni e che godano dei diritti civili e politici. Finora, però, i Presidenti sono stati tutti eletti fra i parlamentari. Il presidente viene eletto dal Parlamento, in seduta comune e integrato con rappresentanti delle Regioni. In altri Paesi (es: Francia e Stati Uniti) viene invece eletto direttamente dal popolo. Il Presidente della Repubblica, pur non esercitando nessuno dei tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo e giudiziario), ha con essi un rapporto indispensabile. Rispetto al Parlamento: indice le elezioni per il rinnovo delle Camere; promulga le leggi; può inviare messaggi alle Camere; può sciogliere anticipatamente il Parlamento, quando non sia possibile trovare una maggioranza per formare il Governo. Rispetto al Governo: nomina il Presidente del Consiglio e i ministri; autorizza la presentazione dei disegni di legge; emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti (Dpr, Decreto del Presidente della Repubblica). Rispetto alla magistratura: presiede il Consiglio Superiore della magistratura (Csm). Il presidente inoltre: indice il referendum; nomina gli alti funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e, con l’autorizzazione delle Camere, ratifica i trattati internazionali; ha il comando delle Forze armate, può concedere la grazia.

Programmazione secondo la specificità di genere

 Un approccio attivo alla programmazione che considera il genere quale variabile o criterio fondamentali e che si adopera per integrare una dimensione esplicita di genere nella dimensione politica o in quella dell’azione.

Proposta di legge  

L’art. 71 della Costituzione italiana stabilisce a chi compete l’iniziativa di proporre al Parlamento il testo di una nuova legge: si tratta del Governo, di ciascun membro delle Camere (deputato o senatore), del Cnel, delle Regioni e di un certo numero di elettori. Il maggior numero di proposte proviene dal Governo, che ha l’esigenza di leggi per attuare il suo programma. Le proposte del Governo vengono definite Disegni di Legge.

Provincia  

Ente locale comprendente il territorio di più  Comuni. Esercita funzioni in materia di viabilità e trasporti (strade provinciali); di edilizia scolastica; di servizi sanitari; di cura del territorio e dell’ambiente. Suoi organi sono: il Consiglio provinciale, la Giunta e il Presidente.

Pubblica amministrazione  

Insieme di organi ed enti pubblici che svolgono l’attività amministrativa. Vi lavorano i dipendenti pubblici ed è indicata anche con il termine burocrazia. Opera alle dipendenze del Governo.
 
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