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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
SEMPLICE
Definizione
La società semplice rappresenta il modello
base di società alla cui normativa fanno rinvio, in buona sostanza,
le discipline riguardanti gli altri tipi di società di persone.
A differenza di queste ultime però, le società semplici
possono essere costituite solo per svolgere attività non commerciali
(art. 2195 c.c.), ossia un'attività non rientrante nelle seguenti
categorie:
- industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto per terra, aria, acqua
- bancaria o assicurativa
- ausiliaria delle attività precedenti
Tale tipo di società è pertanto molto
utilizzato per le attività agricole e professionali.
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Caratteristiche
Delle obbligazioni sociali rispondono: la società
con il suo patrimonio e sussidiariamente i singoli soci personalmente,
solidalmente e in misura illimitata.
Ciò comporta che il creditore sociale, per realizzare il proprio
credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società,
e successivamente, se questo dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi
dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio
patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci per ottenere
il pagamento delle rispettive quote di debito.
In caso di ingresso di un nuovo socio, questi risponde anche delle obbligazioni
sociali pre-esistenti.
La caratteristica di questo tipo di società è la semplicità
gestionale derivante, tra l'altro, anche dalla grande rilevanza che viene
data alla volontà dei soci nello scegliere, al momento della redazione
o della modifica dell'atto costitutivo, i criteri di svolgimento dell'attività
sociale che meglio si adattano alle specifiche esigenze della società.
L'atto costitutivo può essere modificato con il consenso unanime
dei soci, salvo diversa pattuizione.
I soci sono tenuti a conferire quanto è stabilito nel contratto
sociale o, in mancanza di precisazioni in questo senso, essi sono tenuti
a conferire in parti uguali i beni occorrenti per raggiungere lo scopo
sociale.
L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria spetta disgiuntamente
a ciascun socio salvo che sia pattuito diversamente.
I soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti
e di avere notizia sullo svolgimento degli affari compiuti o di ottenere
il rendiconto annuale.
I soci hanno diritto alla ripartizione dei guadagni e delle perdite in
proporzione alla quota di partecipazione nella società: sono vietati
i patti che escludano alcuni soci da tali partecipazioni (cd. Patto leonino).
Riferimenti normativi: Libro V, Titolo V "Delle società",
Capo II "Della società semplice" (artt. 2251-2290).
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Iter burocratico
Per la sua costituzione non sono richieste forme particolari
a meno che i beni conferiti nella società non richiedano particolari
formalità (es. un terreno per il cui trasferimento di proprietà
o per il cui affitto di durata superiore a 9 anni è richiesto l'atto
scritto e la relativa registrazione presso l'ufficio del registro nonché
la sua trascrizione nei registri immobiliari).
La società va comunque iscritta nel registro delle imprese sia
nella sezione generale che nella sua sezione speciale; in mancanza di
questa iscrizione si ha la cd. Società irregolare o di fatto, che
dall'entrata in funzione del registro delle imprese, non è più
ammessa nel nostro ordinamento.
La richiesta di iscrizione nel Registro deve essere presentata dagli amministratori
e deve contenere, tra l'altro:
- i dati identificativi dei soci
- i dati identificativi della società
- l'indicazione dei soci a cui è stata attribuita
l'amministrazione e la rappresentanza della società
- i criteri di partecipazione dei soci agli utili
e alle perdite
L'iscrizione nel registro delle imprese deve essere
richiesta, entro 30 giorni, anche nelle ipotesi di modifica dell'atto
costitutivo o di scioglimento della società. In caso di atto costitutivo
stipulato verbalmente tra i soci, questi devono sottoscrivere le richieste
di iscrizione, modifica o scioglimento della società.
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- Comunicazione all'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta costituzione della
società entro 3 mesi dalla stessa, allegando copia dell'atto
costitutivo;
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della
partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione;
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in
ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio del registro
delle imprese oppure da un notaio.Si tratta di formalità che
sono per lo più a carico degli stessi soci.
- Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario
per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto
dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto
deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo
per il pagamento e la compensazione delle imposte.
- Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio
dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi
urbani.Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS),
occorre procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese,
all'iscrizione personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti
attività tenuti presso la Camera di commercio.
- Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti,
collaboratori, soci,
) da destinare all'utilizzo di macchinari
o ad attività manuali che possano comportare un rischio di infortunio,
vi è l'obbligo di procedere alla loro iscrizione obbligatoria,
ai fini infortunistici, all'INAIL.
Le società di persone sono soggette,
tra l'altro, alle seguenti imposte:
- L'imposta di registro: va versata al momento della
costituzione della società applicando delle tariffe differenti
in relazione al tipo di beni conferiti (beni immobili, terreni agricoli,
costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciale,
beni e diritti diversi dai precedenti compreso il denaro).
- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive):
tale imposta ha sostituito alcune imposte precedenti quali, tra l'altro,
la tassa sulla salute, l'ILOR, l'ICIAP. L'imposta è determinata
applicando un'aliquota (4,25%) alla base imponibile che è rappresentata,
con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425
del codice civile, dalla differenza tra il valore lordo della produzione
(lettera A) e alcuni costi della produzione (lettera B, numeri 6,7,8,10
lettere a), e b), 11 e 14. Quindi non è un'imposta sul reddito
perché non si determina sulla base del profitto realizzato.
- IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche):
il reddito delle società, considerato come tale, non è
soggetto ad imposta sul reddito. Questa grava invece sui singoli soci
sulla base della quota dell'utile di esercizio di loro spettanza (e
indipendentemente dal fatto che gli utili siano stati distribuiti o
piuttosto accantonati). L'imposta viene determinata applicando delle
aliquote progressive per scaglioni successivi di reddito.
- ICI (imposta comunale sugli immobili): è
dovuta nel caso in cui la società possegga a titolo di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione, dei fabbricati, delle aree fabbricabili,
dei terreni agricoli. Per la determinazione dell'imposta occorre far
riferimento all'aliquota individuata dal comune competente e alla rendita
catastale.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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Note o altro
Solitamente questa forma societaria viene scelta se
nella società deve intervenire un numero ristretto di persone che
si conoscono piuttosto bene;
Per la costituzione delle società di persone non è richiesto
un capitale minimo poiché all'occorrenza per i debiti sociali rispondono
i soci.
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