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Sportello Eurodonna in Progress - Creare un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA' SEMPLICE


Definizione

La società semplice rappresenta il modello base di società alla cui normativa fanno rinvio, in buona sostanza, le discipline riguardanti gli altri tipi di società di persone.
A differenza di queste ultime però, le società semplici possono essere costituite solo per svolgere attività non commerciali (art. 2195 c.c.), ossia un'attività non rientrante nelle seguenti categorie:

  • industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  • intermediaria nella circolazione dei beni
  • di trasporto per terra, aria, acqua
  • bancaria o assicurativa
  • ausiliaria delle attività precedenti

Tale tipo di società è pertanto molto utilizzato per le attività agricole e professionali.

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Caratteristiche

Delle obbligazioni sociali rispondono: la società con il suo patrimonio e sussidiariamente i singoli soci personalmente, solidalmente e in misura illimitata.
Ciò comporta che il creditore sociale, per realizzare il proprio credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questo dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.
In caso di ingresso di un nuovo socio, questi risponde anche delle obbligazioni sociali pre-esistenti.
La caratteristica di questo tipo di società è la semplicità gestionale derivante, tra l'altro, anche dalla grande rilevanza che viene data alla volontà dei soci nello scegliere, al momento della redazione o della modifica dell'atto costitutivo, i criteri di svolgimento dell'attività sociale che meglio si adattano alle specifiche esigenze della società.
L'atto costitutivo può essere modificato con il consenso unanime dei soci, salvo diversa pattuizione.
I soci sono tenuti a conferire quanto è stabilito nel contratto sociale o, in mancanza di precisazioni in questo senso, essi sono tenuti a conferire in parti uguali i beni occorrenti per raggiungere lo scopo sociale.
L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria spetta disgiuntamente a ciascun socio salvo che sia pattuito diversamente.
I soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti e di avere notizia sullo svolgimento degli affari compiuti o di ottenere il rendiconto annuale.
I soci hanno diritto alla ripartizione dei guadagni e delle perdite in proporzione alla quota di partecipazione nella società: sono vietati i patti che escludano alcuni soci da tali partecipazioni (cd. Patto leonino).
Riferimenti normativi: Libro V, Titolo V "Delle società", Capo II "Della società semplice" (artt. 2251-2290).

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Per la sua costituzione non sono richieste forme particolari a meno che i beni conferiti nella società non richiedano particolari formalità (es. un terreno per il cui trasferimento di proprietà o per il cui affitto di durata superiore a 9 anni è richiesto l'atto scritto e la relativa registrazione presso l'ufficio del registro nonché la sua trascrizione nei registri immobiliari).
La società va comunque iscritta nel registro delle imprese sia nella sezione generale che nella sua sezione speciale; in mancanza di questa iscrizione si ha la cd. Società irregolare o di fatto, che dall'entrata in funzione del registro delle imprese, non è più ammessa nel nostro ordinamento.
La richiesta di iscrizione nel Registro deve essere presentata dagli amministratori e deve contenere, tra l'altro:

  • i dati identificativi dei soci
  • i dati identificativi della società
  • l'indicazione dei soci a cui è stata attribuita l'amministrazione e la rappresentanza della società
  • i criteri di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite

L'iscrizione nel registro delle imprese deve essere richiesta, entro 30 giorni, anche nelle ipotesi di modifica dell'atto costitutivo o di scioglimento della società. In caso di atto costitutivo stipulato verbalmente tra i soci, questi devono sottoscrivere le richieste di iscrizione, modifica o scioglimento della società.

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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

  1. Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta costituzione della società entro 3 mesi dalla stessa, allegando copia dell'atto costitutivo;
  2. Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione;
  3. Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio del registro delle imprese oppure da un notaio.Si tratta di formalità che sono per lo più a carico degli stessi soci.
  4. Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo per il pagamento e la compensazione delle imposte.
  5. Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi urbani.Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività tenuti presso la Camera di commercio.
  6. Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,…) da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici, all'INAIL.

Le società di persone sono soggette, tra l'altro, alle seguenti imposte:

  1. L'imposta di registro: va versata al momento della costituzione della società applicando delle tariffe differenti in relazione al tipo di beni conferiti (beni immobili, terreni agricoli, costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciale, beni e diritti diversi dai precedenti compreso il denaro).
  2. IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): tale imposta ha sostituito alcune imposte precedenti quali, tra l'altro, la tassa sulla salute, l'ILOR, l'ICIAP. L'imposta è determinata applicando un'aliquota (4,25%) alla base imponibile che è rappresentata, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, dalla differenza tra il valore lordo della produzione (lettera A) e alcuni costi della produzione (lettera B, numeri 6,7,8,10 lettere a), e b), 11 e 14. Quindi non è un'imposta sul reddito perché non si determina sulla base del profitto realizzato.
  3. IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche): il reddito delle società, considerato come tale, non è soggetto ad imposta sul reddito. Questa grava invece sui singoli soci sulla base della quota dell'utile di esercizio di loro spettanza (e indipendentemente dal fatto che gli utili siano stati distribuiti o piuttosto accantonati). L'imposta viene determinata applicando delle aliquote progressive per scaglioni successivi di reddito.
  4. ICI (imposta comunale sugli immobili): è dovuta nel caso in cui la società possegga a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agricoli. Per la determinazione dell'imposta occorre far riferimento all'aliquota individuata dal comune competente e alla rendita catastale.

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Strutture di riferimento
  • Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n. 11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
  • Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo, tel. 091/528726-528555 (centralino)
  • Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)

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Note o altro

Solitamente questa forma societaria viene scelta se nella società deve intervenire un numero ristretto di persone che si conoscono piuttosto bene;
Per la costituzione delle società di persone non è richiesto un capitale minimo poiché all'occorrenza per i debiti sociali rispondono i soci.

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