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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Definizione
Art. 2472 c.c. - Nella società a responsabilità
limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio.
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Caratteristiche
Per quanto concerne le disposizioni che regolamentano
le S.r.l. si fa rinvio a quanto previsto per le S.p.a., salvo quanto segue:
- per la costituzione della società il capitale
sociale minimo è di 20 milioni
- le quote non possono essere costituite da azioni
- se il capitale sociale è uguale o superiore
a 100 milioni, deve essere costituito un collegio sindacale
- la società deve costituirsi per atto pubblico.
Nell'atto costitutivo devono essere indicati: il nome, il luogo e la
data di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio; la
denominazione e la sede della società, l'oggetto sociale, l'ammontare
del capitale sottoscritto e versato, la quota di conferimento di ciascun
socio ed il valore dei beni e dei crediti conferiti
- la denominazione deve contenere l'indicazione "S.r.l."
- le norme di ripartizione degli utili, il numero,
il nome e il luogo e la data di nascita degli amministratori e i loro
poteri, indicando quali hanno la rappresentanza della società,
il numero, il nome, il luogo e la data di nascita dei componenti il
Collegio sindacale (se costituito)
- la durata della società; l'importo globale
delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Per la costituzione si applicano tutte le disposizioni previste per
le S.p.a. inerenti a:
- statuto sociale
- registrazione sul Registro delle Imprese per
l'acquisto della personalità giuridica
- obbligo di pubblicazione nel B.U.S.A.R.L.
- le S.r.l. non possono emettere prestiti obbligazioni
né essere quotate in borsa
- le quote sono trasferibili sia per atto tra vivi
che per causa di morte. L'atto costitutivo può vietarne il trasferimento
anche a causa di morte
- sono ammesse clausole di gradimento discrezionali.
- si applicano e disposizioni dell'articolo 2489
C.C. secondo cui, nelle società in cui manca il Collegio sindacale,
ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali
Gli organi delle S.r.l. sono:
- - L'assemblea dei soci:
- Sono valide le disposizioni previste per
le S.p.a. salvo quanto segue
- la convocazione può essere fatta per
lettera raccomandata
- l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole
dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
- l'assemblea ordinaria delibera con il voto
favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale
sociale
- Non esiste distinzione tra prima e seconda
convocazione (se l'assemblea va deserta occorre indirla nuovamente)
- - Il consiglio di amministrazione:
L'amministrazione deve essere affidata ad uno o più soci salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo per i non-soci. Gli amministratori
possono durare in carica per più di tre anni.
- Il collegio sindacale (se esiste)
Posizione dei soci:
I soci sono limitatamente responsabili al capitale sociale sottoscritto
Formalità richieste dal codice civile:
- capitale sociale minimo di 20 milioni di lire
- obbligatoria tenuta delle seguenti scritture: Libro
Giornale e Libro Inventari; e dei seguenti libri sociali: libro Soci,
libro verbali delle assemblee, libro verbali consiglio di amministrazione
(quando esiste un organo collegiale), libro verbali del collegio sindacale
(se esiste).
- obbligo di redazione e deposito del bilancio con
le relazioni degli amministratori e sindaci (se esistono)
La società dovrà essere iscritta al
Registro delle Imprese presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale
competente, e tale iscrizione avverrà dopo il provvedimento di
omologa emesso dal Tribunale stesso. Tale iscrizione non è soggetta
alla tassa di concessione governativa.
E' soggetta al versamento della tassa di concessione per la partita IVA
nella misura di L.250.000 annue.
La società dovrà inoltre essere iscritta al R.E.A. della
CCIAA.
Tale iscrizione è soggetta ad un diritto annuale il cui importo
è ragguagliato al capitale sociale (minimo 714.000).
La società è inoltre sottoposta alle norme sulla pubblicità
degli atti al BUSARL che ha sede presso le CCIAA capoluoghi di Regione.
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Iter burocratico
- Stipula dell'atto costitutivo: a ciò si
giunge attraverso l'accordo tra i soci che decidono tra di loro le condizioni
e i patti sociali e con l'intervento di un notaio che da' all'accordo
valore di atto pubblico. All'atto costitutivo, si deve allegare lo statuto
della società che è il documento che regola i rapporti
tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento.
In caso di conferimenti in natura (beni mobili o immobili) o in crediti
da parte dei soci, il conferimento deve essere accompagnato da una relazione
giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale. Questa
relazione (da allegare all'atto costitutivo) deve contenere la descrizione
dei singoli beni o crediti conferiti ed il valore a ciascuno attribuito.
Gli amministratori e i sindaci hanno tuttavia l'obbligo di controllare,
entro 6 mesi dalla costituzione della società, la valutazione
dei beni e dei crediti conferiti e, se vi sono fondati motivi per ritenere
che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione. i conferimenti
possono essere fatti in denaro o in natura (beni mobili o immobili)
o in crediti: in queste due ultime ipotesi il conferimento deve essere
accompagnato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto
designato dal tribunale. Questa relazione (da allegare all'atto costitutivo)
deve contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed
il valore a ciascuno attribuito. Gli amministratori e i sindaci hanno
tuttavia l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla costituzione della
società, la valutazione precedente e, se vi sono fondati motivi
per ritenere che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione.
- L'atto costitutivo (con allegata l'eventuale documentazione
richiesta), deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio
o degli amministratori, al registro delle imprese presso la Camera di
commercio.
- Ricorso al tribunale affinché emetta il
decreto di omologazione dell'atto costitutivo con il quale avviene l'iscrizione
della società nel Registro delle imprese. L'iscrizione viene
ordinata dal tribunale dopo che questi ha verificato, tra l'altro, la
regolarità dei documenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi
nei soci e la sussistenza della finalità mutualistica. Con l'iscrizione
la cooperativa acquista la personalità giuridica. .
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la
cancelleria del tribunale.
- Pubblicazione sul Busarl
- Denuncia al R.E.A.
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
Le Società a responsabilità limitata
non possono mai essere considerate imprese minori.
Devono tenere tutti i libri obbligatori richiesti dal Cod. Civ. e inoltre:
- Registro dei beni ammortizzabili
- Conti di mastro
- Registro per contabilità in codice
- Scritture dei sostituti d'imposta
- Registri IVA
Deve:
- Comunicare all'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette l'avvenuta costituzione della società entro 3
mesi dalla stessa, allegando copia dell'atto costitutivo
- Richiedere all'Ufficio IVA l'attribuzione
della partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione
- Provvedere alla vidimazione dei libri contabili
e fiscali: questi devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e bollati in ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio
del registro delle imprese oppure da un notaio
- Richiedere all'Esattoria (Concessionario
per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto
dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto
deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo
per il pagamento e la compensazione delle imposte
- Comunicare all'Ufficio tributi del Comune
dell'avvio dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti
solidi urbani
Agli effetti contributivi, assistenziali e
previdenziali (INPS), occorre procedere, subito dopo l'iscrizione nel
Registro delle imprese, all'iscrizione personale dei singoli soci negli
Elenchi nominativi esercenti attività tenuti presso la Camera di
commercio.
Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,
)
da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali che
possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo di
procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici, all'INAIL
Trattamento tributario della società:
La società è soggetto passivo dell'ILOR e dell'IRPEG, le
cui aliquote sono rispettivamente del 16,2% e del 36% (ora 37%)
Trattamento tributario dei soci:
I soci vengono tassati con la sola imposta personale (IRPEF o IRPEG) per
gli utili effettivamente percepiti. Viene inoltre concesso un credito
d'imposta in misura pari ad 9/16 degli utili percepiti da detrarre dalle
imposto dovute.
L'ammontare imponibile degli utili ricevuti dai singoli soci viene aumentato
dello stesso importo del credito d'imposta.
I soci subiscono la ritenuta d'acconto del 10% sugli utili percepiti.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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Note o altro
Riferimenti legislativi:
- D.P.R. 10.02.1986 N. 30 Artt. 1, 26
- T.U. Imp. Dir. dall'art. 86 all'art. 114
- Cod. Civ. Artt. 2295, 2318, 2296, 2329, 2330, 2330/bis,
2331, 2332, 2384, 2384/bis, 2436, dall'art. 2472 all'art. 2497/bis
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