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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
PER AZIONI
Definizione
Art. 2325 c.c. - Nelle società per azioni per
le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni.
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Caratteristiche
Gli elementi caratterizzanti le S.p.a. sono i seguenti:
- La responsabilità dei soci è limitata
al capitale conferito. Il fallimento della società non si estende
ai soci (sempreché non si presuma una società di fatto)
- Per la costituzione della società è
richiesto un capitale minimo di 200 milioni. In caso di perdite complessive
di oltre 1/3 del capitale si deve ridurre il capitale ed aumentarlo
se si scende sotto il minimo
- L'atto costitutivo deve avere la forma di atto
pubblico e contenere le seguenti indicazioni:
- il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori,
nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di
essi
- la denominazione e la sede della società;
la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "S.p.a."
- l'oggetto sociale
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato
- il valore nominale e il numero delle azioni
- il valore dei crediti e dei beni conferiti
in natura
- le norme secondo le quali si ripartiscono gli
utili
- la partecipazione agli utili eventualmente
accordata ai promotori o ai soci fondatori
- il numero degli amministratori e i loro poteri
- il numero dei componenti il collegio sindacale
- la durata della società
- l'importo globale delle spese per la costituzione
poste a carico della società.Se è redatto uno statuto
sociale questo deve essere allargato all'atto costitutivo
- La società deve essere iscritta nel Registro
delle Società presso la Cancelleria del Tribunale (previa omologazione
da parte di quest'ultimo). La registrazione, con cui si ottiene la personalità
giuridica, richiede che:
- il contratto sia stato redatto per atto pubblico
- sia completo nel suo contenuto
- sia stato sottoscritto per intero il capitale
sociale
- siano stati depositati i 3/10 dei conferimenti
in denaro presso un istituto di credito; esistono le eventuali autorizzazioni
richieste.
Ottenuta l'iscrizione nel Registro delle Società gli amministratori
devono richiedere l'iscrizione al B.U.S.A.R.L. come pure tutti gli
atti modificativi.
Oltre all'atto costitutivo, anche tutti gli altri atti delle società
di capitali devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale
per l'iscrizione nel Registro delle Società e pubblicati
sul B.U.S.A.R.L.
A salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e delle
riserve legali la norma civile prevede diversi divieti e diversi
obblighi a carico della società (Cfr. Artt. 2346, 2438, 2623,
2357, 2358, 2430, 2428, 2447, 2343 bis c.c.).
- Le S.p.a. per finanziare la propria azienda possono
emettere prestiti obbligazionari.
- Eventuali conferimenti in natura (beni o crediti)
devono essere valutati da un esperto nominato dal Tribunale tramite
una "relazione di stima";solo se il valore attribuito a tali
beni risulta congruo con quello delle azioni assegnate, si può
procedere alla costituzione della società. La relazione va allegata
all'atto costitutivo, ed entro sei mesi deve essere confermata o modificata.
- Le azioni non possono essere emesse "sotto
la pari", cioè ricevendo dai soci una somma inferiore al
loro valore nominale.
Le azioni che compongono il capitale sociale possono essere:
- ordinarie o privilegiate (nella ripartizione
degli utili e/o nel rimborso del capitale)
- a voto limitato
- con prestazioni accessorie (cioè con
l'obbligo di effettuare anche prestazioni lavorative o di altro
genere)
- a favore dei prestatori di lavoro
- di risparmio (solo per le società quotate
in borsa)
- di godimento
Le azioni sono in genere liberamente cedibili. Lo statuto sociale
può però imporre dei limiti alla loro circolazione,
con clausole particolari (di gradimento o di prelazione).
Gli organi della S.p.a. sono:
- - L'assemblea dei soci:
-
L'assemblea che rappresenta la riunione per esprimere la volontà
dei soci, può essere ordinaria o straordinaria a seconda che
deliberi su cose di ordinaria o straordinaria amministrazione.
E' validamente costituita quando:
- tutti i soci sono stati avvertiti mediante
avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
- i soci intervenuti sono titolari di una determinata
percentuale di tutto il capitale sociale
Sono delibere di ordinaria amministrazione:
- l'approvazione del bilancio annuale
- la nomina degli amministratori e dei sindaci
- la determinazione del compenso degli amministratori
e dei sindaci
- le altre delibere riservate alla competenza
dell'assemblea ordinaria dall'atto costitutivo o sottoposte al suo
esame dagli amministratori, nonché quelle concernenti la
responsabilità degli amministratori e dei sindaci e la loro
revoca
Sono delibere straordinarie:
- le modifiche dell'atto costitutivo
- l'emissione di obbligazioni
- la nomina e la revoca dei liquidatori
- la proposta di concordato o di amministrazione
straordinaria
L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima
convocazione è presente almeno la metà del capitale
sociale; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque
sia il capitale presente. Essa delibera a maggioranza assoluta.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente
dalla presenza di una certa quota del capitale sociale, ma le delibere
devono raggiungere le maggioranze specifiche a seconda del loro oggetto.
In particolare sono decisioni che richiedono la maggioranza del capitale
sociale:
- il cambiamento dell'oggetto sociale
- il cambiamento del tipo sociale (trasformazione)
- lo scioglimento anticipato
- l'emissione delle azioni privilegiate
- il trasferimento della sede sociale all'estero
- la soppressione o la limitazione del diritto
di opzione nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento
-
- - Il consiglio di amministrazione:
-
Se è stabilito che l'amministratore sia una persona sola si
ha la figura dell'amministratore unico. Se sono più persone,
queste formano il consiglio di amministrazione.
Per rendere più snella la gestione sociale si provvede talvolta
a nominare un comitato esecutivo, composto solo da alcuni membri del
consiglio di amministrazione.
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, salvo i
primi che sono nominati dall'atto costitutivo. Essi possono essere
soci. Una volta nominati, devono richiedere l'iscrizione della nomina
nel Registro delle Società.
Gli amministratori possono durare in carica tre anni ed essere rieletti
ed hanno diritto ad una remunerazione (in danaro, in natura o in percentuale
di utile).
Agli amministratori spetta il potere di gestione della società:
essi compiono tutti gli atti diretti al conseguimento dell'oggetto
sociale. Alcuni di essi detengono anche il potere di rappresentanza:
possono cioè impegnare la società nei confronti dei
terzi.
- - Il collegio sindacale:
-
Il collegio sindacale, che ha poteri di controllo, deve essere composto
da tre o cinque (o più purché dispari) membri effettivi
e due supplenti.Essi durano in carica tre anni sono rieleggibili e
possono essere soci.
Gli obblighi del collegio sindacale consistono: nel vigilare sulla
gestione sociale, controllando in particolare che vengano rispettate
le norme di legge e statutarie; nell'assicurare l'attuazione della
legge e lo svolgimento del rapporto sociale.
La nomina e la cessazione dei sindaci deve essere comunicata per la
pubblicazione nel Registro delle Società
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Iter burocratico
- Stipula dell'atto costitutivo: a ciò
si giunge attraverso l'accordo tra i soci che decidono tra di loro le
condizioni e i patti sociali e con l'intervento di un notaio che da'
all'accordo valore di atto pubblico. All'atto costitutivo, si deve allegare
lo statuto della società che è il documento che regola
i rapporti tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento.
In caso di conferimenti in natura (beni mobili o immobili) o in crediti
da parte dei soci, il conferimento deve essere accompagnato da una relazione
giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale. Questa
relazione (da allegare all'atto costitutivo) deve contenere la descrizione
dei singoli beni o crediti conferiti ed il valore a ciascuno attribuito.
Gli amministratori e i sindaci hanno tuttavia l'obbligo di controllare,
entro 6 mesi dalla costituzione della società, la valutazione
dei beni e dei crediti conferiti e, se vi sono fondati motivi per ritenere
che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione. i conferimenti
possono essere fatti in denaro o in natura (beni mobili o immobili)
o in crediti: in queste due ultime ipotesi il conferimento deve essere
accompagnato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto
designato dal tribunale. Questa relazione (da allegare all'atto costitutivo)
deve contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed
il valore a ciascuno attribuito. Gli amministratori e i sindaci hanno
tuttavia l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla costituzione della
società, la valutazione precedente e, se vi sono fondati motivi
per ritenere che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione.
- L'atto costitutivo (con allegata l'eventuale
documentazione richiesta), deve essere depositato entro 30 giorni, a
cura del notaio o degli amministratori, al registro delle imprese presso
la Camera di commercio.
- Ricorso al tribunale affinché emetta
il decreto di omologazione dell'atto costitutivo con il quale avviene
l'iscrizione della società nel Registro delle imprese. L'iscrizione
viene ordinata dal tribunale dopo che questi ha verificato, tra l'altro,
la regolarità dei documenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi
nei soci e la sussistenza della finalità mutualistica. Con l'iscrizione
la cooperativa acquista la personalità giuridica. .
- Iscrizione nel registro delle imprese presso
la cancelleria del tribunale.
- Pubblicazione sul Busarl
- Denuncia al R.E.A.
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta
costituzione della società entro 3 mesi dalla stessa, allegando
copia dell'atto costitutivo;
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della partita IVA entro
30 giorni dalla costituzione;
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. Tale operazione
viene eseguita dall'Ufficio del registro delle imprese oppure da un
notaio.Si tratta di formalità che sono per lo più a carico
degli stessi soci.
- Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario per la riscossione)
il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto dal numero del concessionario
competente per territorio; tale conto deve essere collegato ad un proprio
conto bancario al fine di utilizzarlo per il pagamento e la compensazione
delle imposte.
- Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio dell'attività
al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi urbani.
Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre
procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione
personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività
tenuti presso la Camera di commercio.
Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,
)
da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali
che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo
di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici,
all'INAIL
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino).
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino).
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino).
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