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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
IN NOME COLLETTIVO
Definizione
La società in nome collettivo rientra tra le
"società commerciali" ossia tra le tipologie di società
che le parti possono scegliere quando vogliono svolgere un'attività
commerciale (art. 2195 c.c.), ossia un'attività:
- industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto per terra, aria, acqua
- bancaria o assicurativa
- ausiliaria delle attività precedenti
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Caratteristiche
La società in nome collettivo rientra nella
categoria generale delle società di persone la cui caratteristica
è data dalla responsabilità sussidiaria, personale e illimitata
di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
Ciò comporta che il creditore della società, per realizzare
il proprio credito dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio
della società, e successivamente, se questi dovesse risultare insufficiente,
ad uno qualsiasi dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito
utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli
altri soci per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.
Il patto che limita o esclude la responsabilità di alcuni soci
non ha effetto nei confronti dei terzi.
La denominazione della società deve contenere almeno il nome di
uno dei soci e l'indicazione del tipo di rapporto (es. società
Zeta di Mario Rossi & C. Società in nome collettivo).
L'amministrazione della società e la sua rappresentanza legale
spettano ai soci i quali possono tuttavia convenire delle limitazioni
attribuendole ad es. ad uno solo o ad alcuni soci oppure distinguendo
tra attribuzione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria.
Ovviamente tali accordi vanno portati a conoscenza dei terzi attraverso
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Libro V, Titolo V "Delle società",
Capo III "Della società in nome collettivo" del codice
civile (artt. 2291-2312) e con rinvio, per quanto non espressamente disciplinato,
al Capo II "Della società semplice" (artt. 2251-2290).
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Iter burocratico
- Redazione dell'atto costitutivo per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata (in entrambi i casi è quindi
necessario l'intervento di un notaio)
- Deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio
del registro delle imprese entro 30 giorni. L'atto va depositato in
bollo (£ 20.000) ed occorre versare £ 250.000 per diritti
di iscrizione
- Entro 30 giorni occorre denunciare l'avvio dell'attività
al Repertorio per le notizie economico-amministrative (REA) presso la
Camera di commercio
- Gli amministratori, entro 15 giorni dalla nomina
devono depositare l'accettazione della carica e la loro firma autografa
presso il registro delle imprese
In genere tali formalità sono eseguite dallo stesso notaio
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette dell'avvenuta costituzione della società entro 3 mesi
dalla stessa, allegando copia dell'atto costitutivo;
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della
partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione;
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in
ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio del registro
delle imprese oppure da un notaio.Si tratta di formalità che
sono per lo più a carico degli stessi soci.
- Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario
per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto
dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto
deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo
per il pagamento e la compensazione delle imposte.
- Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio
dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi
urbani.
Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre
procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione
personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività
tenuti presso la Camera di commercio.
Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,
)
da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali
che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo
di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici,
all'INAIL.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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Note o altro
Solitamente questa forma societaria viene scelta se
nella società deve intervenire un numero ristretto di persone che
si conoscono piuttosto bene;
Per la costituzione delle società di persone non è richiesto
un capitale minimo poiché all'occorrenza per i debiti sociali rispondono
i soci.
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