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Sportello Eurodonna in Progress - Creare un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO


Definizione

La società in nome collettivo rientra tra le "società commerciali" ossia tra le tipologie di società che le parti possono scegliere quando vogliono svolgere un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), ossia un'attività:

  • industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  • intermediaria nella circolazione dei beni
  • di trasporto per terra, aria, acqua
  • bancaria o assicurativa
  • ausiliaria delle attività precedenti

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Caratteristiche

La società in nome collettivo rientra nella categoria generale delle società di persone la cui caratteristica è data dalla responsabilità sussidiaria, personale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
Ciò comporta che il creditore della società, per realizzare il proprio credito dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questi dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.
Il patto che limita o esclude la responsabilità di alcuni soci non ha effetto nei confronti dei terzi.
La denominazione della società deve contenere almeno il nome di uno dei soci e l'indicazione del tipo di rapporto (es. società Zeta di Mario Rossi & C. Società in nome collettivo).
L'amministrazione della società e la sua rappresentanza legale spettano ai soci i quali possono tuttavia convenire delle limitazioni attribuendole ad es. ad uno solo o ad alcuni soci oppure distinguendo tra attribuzione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria.
Ovviamente tali accordi vanno portati a conoscenza dei terzi attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Libro V, Titolo V "Delle società", Capo III "Della società in nome collettivo" del codice civile (artt. 2291-2312) e con rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, al Capo II "Della società semplice" (artt. 2251-2290).

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  1. Redazione dell'atto costitutivo per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (in entrambi i casi è quindi necessario l'intervento di un notaio)
  2. Deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni. L'atto va depositato in bollo (£ 20.000) ed occorre versare £ 250.000 per diritti di iscrizione
  3. Entro 30 giorni occorre denunciare l'avvio dell'attività al Repertorio per le notizie economico-amministrative (REA) presso la Camera di commercio
  4. Gli amministratori, entro 15 giorni dalla nomina devono depositare l'accettazione della carica e la loro firma autografa presso il registro delle imprese

In genere tali formalità sono eseguite dallo stesso notaio

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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

  1. Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta costituzione della società entro 3 mesi dalla stessa, allegando copia dell'atto costitutivo;
  2. Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione;
  3. Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio del registro delle imprese oppure da un notaio.Si tratta di formalità che sono per lo più a carico degli stessi soci.
  4. Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo per il pagamento e la compensazione delle imposte.
  5. Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi urbani.
    Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività tenuti presso la Camera di commercio.
    Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,…) da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici, all'INAIL.

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Strutture di riferimento
  • Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n. 11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
  • Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo, tel. 091/528726-528555 (centralino)
  • Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)

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Note o altro

Solitamente questa forma societaria viene scelta se nella società deve intervenire un numero ristretto di persone che si conoscono piuttosto bene;
Per la costituzione delle società di persone non è richiesto un capitale minimo poiché all'occorrenza per i debiti sociali rispondono i soci.

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