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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Definizione
La società in accomandita semplice rientra
tra le "società commerciali" ossia tra le tipologie di
società che le parti possono scegliere quando vogliono svolgere
un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), ossia un'attività:
- industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto per terra, aria, acqua
- bancaria o assicurativa
- ausiliaria delle attività precedenti
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Caratteristiche
La caratteristica di questo tipo di società
è data dalla presenza di due categorie di soci:
- gli accomandanti:
si tratta di soci che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente
alla quota conferita nella società (responsabilità limitata)
- gli accomandatari:
per essi valgono le regole generali in materia di responsabilità
previste per le società di persone (responsabilità illimitata,
personale e sussidiaria); ad essi soli è attribuita l'amministrazione
della società
Da ciò deriva che il creditore sociale, per realizzare il proprio
credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società,
e successivamente, se questo dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi
dei soci accomandatari: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando
il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci
accomandatari per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.
A tutela dei terzi, nell'atto costitutivo vanno indicati i soci accomandanti
e gli accomandatari; se un socio accomandante compie atti di amministrazione
diventa anch'egli illimitatamente e personalmente responsabile e può
anche essere escluso dalla società.
La denominazione della società deve contenere il nome di almeno
uno degli accomandatari e l'indicazione che si tratta di s.a.s.; se un
socio accomandante acconsente a che il suo nome sia inserito nella denominazione
sociale acquista anch'egli una responsabilità personale e illimitata.
Per la nomina e la revoca degli amministratori è necessario il
consenso di tutti i soci accomandatari e di tanti accomandanti che rappresentino
la maggioranza del capitale sociale da essi sottoscritto.
Gli accomandanti hanno diritto di ricevere dagli amministratori il bilancio
annuale e di consultare le scritture contabili.
La società si scioglie se rimangono soltanto i soci accomandanti
o gli accomandatari e il socio mancante non viene reintegrato entro 6
mesi. Se vengono meno tutti i soci accomandatari, gli accomandanti nominano
un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione
senza però che questi assuma la responsabilità propria degli
accomandatari.
L'eventuale fallimento della società comporta anche il fallimento
dei soli soci accomandatari.
Riferimenti normativi: Codice civile, Libro V, Titolo V "Delle società",
Capo IV "Della società in accomandita semplice" (artt.
2313-2324).
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Iter burocratico
Modalità di costituzione:
- Redazione dell'atto costitutivo per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata (in entrambi i casi è quindi
necessario l'intervento di un notaio)
- Deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio
del registro delle imprese entro 30 giorni. L'atto va depositato in
bollo (£ 20.000) ed occorre versare £ 250.000 per diritti
di iscrizione. Tale iscrizione è essenziale solo per la regolarità
della costituzione e l'eventuale assenza fa sì che il contratto
sociale sia pienamente efficace tra le parti ma non sia opponibile ai
terzi (cd Società irregolare)
- Gli amministratori, entro 15 giorni dalla nomina
devono depositare l'accettazione della carica e la loro firma autografa
presso il registro delle imprese
- Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette dell'avvenuta costituzione entro 3 mesi allegando copia dell'atto
costitutivo
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della
partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali
In genere le formalità indicate nei punti
da a) a d) sono eseguite dallo stesso notaio mentre le altre sono a carico
della società.
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette dell'avvenuta costituzione della società entro 3 mesi
dalla stessa, allegando copia dell'atto costitutivo;
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della
partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione;
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in
ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio del registro
delle imprese oppure da un notaio.
Si tratta di formalità che sono per lo più a carico degli
stessi soci.
- Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario
per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto
dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto
deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo
per il pagamento e la compensazione delle imposte.
- Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio
dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi
urbani.
Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre
procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione
personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività
tenuti presso la Camera di commercio.
- Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti,
collaboratori, soci,
) da destinare all'utilizzo di macchinari
o ad attività manuali che possano comportare un rischio di infortunio,
vi è l'obbligo di procedere alla loro iscrizione obbligatoria,
ai fini infortunistici, all'INAIL.
Le società di persone sono soggette, tra l'altro,
alle seguenti imposte:
- L'imposta di registro: va versata al momento della
costituzione della società applicando delle tariffe differenti
in relazione al tipo di beni conferiti (beni immobili, terreni agricoli,
costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciale,
beni e diritti diversi dai precedenti compreso il denaro).
- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive):
tale imposta ha sostituito alcune imposte precedenti quali, tra l'altro,
la tassa sulla salute, l'ILOR, l'ICIAP. L'imposta è determinata
applicando un'aliquota (4,25%) alla base imponibile che è rappresentata,
con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425
del codice civile, dalla differenza tra il valore lordo della produzione
(lettera A) e alcuni costi della produzione (lettera B, numeri 6,7,8,10
lettere a), e b), 11 e 14. Quindi non è un'imposta sul reddito
perché non si determina sulla base del profitto realizzato.
- IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche):
il reddito delle società, considerato come tale, non è
soggetto ad imposta sul reddito. Questa grava invece sui singoli soci
sulla base della quota dell'utile di esercizio di loro spettanza (e
indipendentemente dal fatto che gli utili siano stati distribuiti o
piuttosto accantonati). L'imposta viene determinata applicando delle
aliquote progressive per scaglioni successivi di reddito.
- ICI (imposta comunale sugli immobili): è
dovuta nel caso in cui la società possegga a titolo di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione, dei fabbricati, delle aree fabbricabili,
dei terreni agricoli. Per la determinazione dell'imposta occorre far
riferimento all'aliquota individuata dal comune competente e alla rendita
catastale.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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Note o altro
Solitamente questa forma societaria viene scelta se
nella società deve intervenire un numero ristretto di persone che
si conoscono piuttosto bene;
Per la costituzione delle società di persone non è richiesto
un capitale minimo poiché all'occorrenza per i debiti sociali rispondono
i soci.
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