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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
IN ACCOMANITA PER AZIONI
Definizione
Art. 2462 c.c. - Nelle società in accomandita
per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti
della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci
sono rappresentate da azioni.
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Caratteristiche
Alle S.a.p.a. si applicano tutte le disposizioni delle
S.p.a. salvo quanto segue
- la denominazione sociale è costituita dal
nome di almeno uno dei soci accomandatari (con l'indicazione di S.a.p.a.)
- l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandanti
e accomandatari
- i soci accomandatari sono di diritto soci amministratori,
senza limiti di tempo
- i soci accomandanti diventano illimitatamente responsabili
se si intromettono nell'amministrazione
Per tutto il resto si rimanda alla scheda sulla società
per azioni.
Gli organi della S.a.p.a. sono:
- - L'assemblea dei soci:
-
L'assemblea che rappresenta la riunione per esprimere
la volontà dei soci, può essere ordinaria o straordinaria
a seconda che deliberi su cose di ordinaria o straordinaria amministrazione.
E' validamente costituita quando
- tutti i soci sono stati avvertiti mediante
avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
- i soci intervenuti sono titolari di una determinata
percentuale di tutto il capitale sociale
Sono delibere di ordinaria amministrazione
- l'approvazione del bilancio annuale
- la nomina degli amministratori e dei sindaci
- la determinazione del compenso degli amministratori
e dei sindaci
- le altre delibere riservate alla competenza
dell'assemblea ordinaria dall'atto costitutivo o sottoposte al suo
esame dagli amministratori, nonché quelle concernenti la
responsabilità degli amministratori e dei sindaci e la loro
revoca
Sono delibere straordinarie:
- le modifiche dell'atto costitutivo
- l'emissione di obbligazioni
- la nomina e la revoca dei liquidatori
- la proposta di concordato o di amministrazione
straordinaria
L'assemblea ordinaria è validamente costituita
quando in prima convocazione è presente almeno la metà
del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea è
valida qualunque sia il capitale presente. Essa delibera a maggioranza
assoluta.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente
dalla presenza di una certa quota del capitale sociale, ma le delibere
devono raggiungere le maggioranze specifiche a seconda del loro oggetto.
In particolare sono decisioni che richiedono la maggioranza del capitale
sociale
- il cambiamento dell'oggetto sociale
- il cambiamento del tipo sociale (trasformazione)
- lo scioglimento anticipato
- l'emissione delle azioni privilegiate
- il trasferimento della sede sociale all'estero
- la soppressione o la limitazione del diritto
di opzione nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento
- - Il consiglio di amministrazione:
- Se è stabilito che l'amministratore sia
una persona sola si ha la figura dell'amministratore unico.
Se sono più persone, queste formano il consiglio di amministrazione.
Per rendere più snella la gestione sociale si provvede talvolta
a nominare un comitato esecutivo, composto solo da alcuni membri del
consiglio di amministrazione.
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, salvo i primi
che sono nominati dall'atto costitutivo. Essi possono essere soci. Una
volta nominati, devono richiedere l'iscrizione della nomina nel Registro
delle Società.
Gli amministratori possono durare in carica tre anni ed essere rieletti
ed hanno diritto ad una remunerazione (in danaro, in natura o in percentuale
di utile).
Agli amministratori spetta il potere di gestione della società:
essi compiono tutti gli atti diretti al conseguimento dell'oggetto sociale.
Alcuni di essi detengono anche il potere di rappresentanza: possono
cioè impegnare la società nei confronti dei terzi.
- Il collegio sindacale:
- Il collegio sindacale, che ha poteri di controllo,
deve essere composto da tre o cinque (o più purché dispari)
membri effettivi e due supplenti.
Essi durano in carica tre anni sono rieleggibili e possono essere soci.
Gli obblighi del collegio sindacale consistono: nel vigilare sulla gestione
sociale, controllando in particolare che vengano rispettate le norme
di legge e statutarie; nell'assicurare l'attuazione della legge e lo
svolgimento del rapporto sociale.
La nomina e la cessazione dei sindaci deve essere comunicata per la
pubblicazione nel Registro delle Società
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Iter burocratico
- Stipula dell'atto costitutivo: a ciò si
giunge attraverso l'accordo tra i soci che decidono tra di loro le condizioni
e i patti sociali e con l'intervento di un notaio che da' all'accordo
valore di atto pubblico. All'atto costitutivo, si deve allegare lo statuto
della società che è il documento che regola i rapporti
tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento.
In caso di conferimenti in natura (beni mobili o immobili) o in crediti
da parte dei soci, il conferimento deve essere accompagnato da una relazione
giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale. Questa
relazione (da allegare all'atto costitutivo) deve contenere la descrizione
dei singoli beni o crediti conferiti ed il valore a ciascuno attribuito.
Gli amministratori e i sindaci hanno tuttavia l'obbligo di controllare,
entro 6 mesi dalla costituzione della società, la valutazione
dei beni e dei crediti conferiti e, se vi sono fondati motivi per ritenere
che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione. i conferimenti
possono essere fatti in denaro o in natura (beni mobili o immobili)
o in crediti: in queste due ultime ipotesi il conferimento deve essere
accompagnato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto
designato dal tribunale. Questa relazione (da allegare all'atto costitutivo)
deve contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed
il valore a ciascuno attribuito. Gli amministratori e i sindaci hanno
tuttavia l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla costituzione della
società, la valutazione precedente e, se vi sono fondati motivi
per ritenere che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione
- L'atto costitutivo (con allegata l'eventuale documentazione
richiesta), deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio
o degli amministratori, al registro delle imprese presso la Camera di
commercio
- Ricorso al tribunale affinché emetta il
decreto di omologazione dell'atto costitutivo con il quale avviene l'iscrizione
della società nel Registro delle imprese. L'iscrizione viene
ordinata dal tribunale dopo che questi ha verificato, tra l'altro, la
regolarità dei documenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi
nei soci e la sussistenza della finalità mutualistica. Con l'iscrizione
la cooperativa acquista la personalità giuridica
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la
cancelleria del tribunale
- Pubblicazione sul Busarl
- Denuncia al R.E.A
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta
costituzione della società entro 3 mesi dalla stessa, allegando
copia dell'atto costitutivo;
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della partita IVA entro
30 giorni dalla costituzione;
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. Tale operazione
viene eseguita dall'Ufficio del registro delle imprese oppure da un
notaio. Si tratta di formalità che sono per lo più a carico
degli stessi soci.
- Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario per la riscossione)
il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto dal numero del concessionario
competente per territorio; tale conto deve essere collegato ad un proprio
conto bancario al fine di utilizzarlo per il pagamento e la compensazione
delle imposte.
- Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio dell'attività
al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi urbani. Agli effetti
contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre procedere,
subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione
personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività
tenuti presso la Camera di commercio.
Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,
)
da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali
che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo
di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici,
all'INAIL
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E.
Amari n. 11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino).
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino).
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino).
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