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Sportello Eurodonna in Progress - Creare un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA' IN ACCOMANITA PER AZIONI


Definizione

Art. 2462 c.c. - Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

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Caratteristiche

Alle S.a.p.a. si applicano tutte le disposizioni delle S.p.a. salvo quanto segue

  • la denominazione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari (con l'indicazione di S.a.p.a.)
  • l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandanti e accomandatari
  • i soci accomandatari sono di diritto soci amministratori, senza limiti di tempo
  • i soci accomandanti diventano illimitatamente responsabili se si intromettono nell'amministrazione

Per tutto il resto si rimanda alla scheda sulla società per azioni.

Gli organi della S.a.p.a. sono:

- L'assemblea dei soci:

L'assemblea che rappresenta la riunione per esprimere la volontà dei soci, può essere ordinaria o straordinaria a seconda che deliberi su cose di ordinaria o straordinaria amministrazione. E' validamente costituita quando

  1. tutti i soci sono stati avvertiti mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
  2. i soci intervenuti sono titolari di una determinata percentuale di tutto il capitale sociale

Sono delibere di ordinaria amministrazione

  1. l'approvazione del bilancio annuale
  2. la nomina degli amministratori e dei sindaci
  3. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci
  4. le altre delibere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dall'atto costitutivo o sottoposte al suo esame dagli amministratori, nonché quelle concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci e la loro revoca

Sono delibere straordinarie:

  1. le modifiche dell'atto costitutivo
  2. l'emissione di obbligazioni
  3. la nomina e la revoca dei liquidatori
  4. la proposta di concordato o di amministrazione straordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione è presente almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il capitale presente. Essa delibera a maggioranza assoluta.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente dalla presenza di una certa quota del capitale sociale, ma le delibere devono raggiungere le maggioranze specifiche a seconda del loro oggetto. In particolare sono decisioni che richiedono la maggioranza del capitale sociale

  1. il cambiamento dell'oggetto sociale
  2. il cambiamento del tipo sociale (trasformazione)
  3. lo scioglimento anticipato
  4. l'emissione delle azioni privilegiate
  5. il trasferimento della sede sociale all'estero
  6. la soppressione o la limitazione del diritto di opzione nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento

- Il consiglio di amministrazione:

Se è stabilito che l'amministratore sia una persona sola si ha la figura dell'amministratore unico.
Se sono più persone, queste formano il consiglio di amministrazione.
Per rendere più snella la gestione sociale si provvede talvolta a nominare un comitato esecutivo, composto solo da alcuni membri del consiglio di amministrazione.
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, salvo i primi che sono nominati dall'atto costitutivo. Essi possono essere soci. Una volta nominati, devono richiedere l'iscrizione della nomina nel Registro delle Società.
Gli amministratori possono durare in carica tre anni ed essere rieletti ed hanno diritto ad una remunerazione (in danaro, in natura o in percentuale di utile).
Agli amministratori spetta il potere di gestione della società: essi compiono tutti gli atti diretti al conseguimento dell'oggetto sociale.
Alcuni di essi detengono anche il potere di rappresentanza: possono cioè impegnare la società nei confronti dei terzi.

- Il collegio sindacale:

Il collegio sindacale, che ha poteri di controllo, deve essere composto da tre o cinque (o più purché dispari) membri effettivi e due supplenti.
Essi durano in carica tre anni sono rieleggibili e possono essere soci.
Gli obblighi del collegio sindacale consistono: nel vigilare sulla gestione sociale, controllando in particolare che vengano rispettate le norme di legge e statutarie; nell'assicurare l'attuazione della legge e lo svolgimento del rapporto sociale.
La nomina e la cessazione dei sindaci deve essere comunicata per la pubblicazione nel Registro delle Società

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  1. Stipula dell'atto costitutivo: a ciò si giunge attraverso l'accordo tra i soci che decidono tra di loro le condizioni e i patti sociali e con l'intervento di un notaio che da' all'accordo valore di atto pubblico. All'atto costitutivo, si deve allegare lo statuto della società che è il documento che regola i rapporti tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento. In caso di conferimenti in natura (beni mobili o immobili) o in crediti da parte dei soci, il conferimento deve essere accompagnato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale. Questa relazione (da allegare all'atto costitutivo) deve contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed il valore a ciascuno attribuito. Gli amministratori e i sindaci hanno tuttavia l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla costituzione della società, la valutazione dei beni e dei crediti conferiti e, se vi sono fondati motivi per ritenere che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione. i conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura (beni mobili o immobili) o in crediti: in queste due ultime ipotesi il conferimento deve essere accompagnato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale. Questa relazione (da allegare all'atto costitutivo) deve contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed il valore a ciascuno attribuito. Gli amministratori e i sindaci hanno tuttavia l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla costituzione della società, la valutazione precedente e, se vi sono fondati motivi per ritenere che questa sia errata, devono procedere ad una sua revisione
  2. L'atto costitutivo (con allegata l'eventuale documentazione richiesta), deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, al registro delle imprese presso la Camera di commercio
  3. Ricorso al tribunale affinché emetta il decreto di omologazione dell'atto costitutivo con il quale avviene l'iscrizione della società nel Registro delle imprese. L'iscrizione viene ordinata dal tribunale dopo che questi ha verificato, tra l'altro, la regolarità dei documenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi nei soci e la sussistenza della finalità mutualistica. Con l'iscrizione la cooperativa acquista la personalità giuridica
  4. Iscrizione nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale
  5. Pubblicazione sul Busarl
  6. Denuncia al R.E.A

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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
  1. Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta costituzione della società entro 3 mesi dalla stessa, allegando copia dell'atto costitutivo;
  2. Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della partita IVA entro 30 giorni dalla costituzione;
  3. Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. Tale operazione viene eseguita dall'Ufficio del registro delle imprese oppure da un notaio. Si tratta di formalità che sono per lo più a carico degli stessi soci.
  4. Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario per la riscossione) il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto dal numero del concessionario competente per territorio; tale conto deve essere collegato ad un proprio conto bancario al fine di utilizzarlo per il pagamento e la compensazione delle imposte.
  5. Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio dell'attività al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi urbani. Agli effetti contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre procedere, subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività tenuti presso la Camera di commercio.
    Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,…) da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici, all'INAIL

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Strutture di riferimento
  • Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n. 11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino).
  • Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo, tel. 091/528726-528555 (centralino).
  • Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino).

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