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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - PICCOLA
COOPERATIVA
Definizione
La piccola società cooperativa è stata
introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 266 del 1997 al fine
di consentire anche ad un numero di persone inferiore a 9 di costituire
una società con un fine mutualistico traendo vantaggio dalle peculiarità
di questa forma societaria e dalle agevolazioni fiscali ad essa attribuite;
al tempo stesso se ne sono rese più agevoli le modalità
di gestione.
Questa innovazione avviene in un momento in cui, con il grande sviluppo
del cd. terzo settore, si sta cercando di meglio disciplinare le strutture
non lucrative in generale.
La normativa che disciplina le piccole società cooperative fa riferimento
a quanto previsto in generale per le società cooperative (vedi),
salvo quanto espressamente indicato in questa scheda.
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Caratteristiche
La piccola società cooperativa presenta le
seguenti caratteristiche:
- è richiesta la presenza di un numero di
soci compreso fra 3 e 8
- il numero o le persone dei soci possono variare
senza che questo comporti una modifica dell'atto costitutivo; tuttavia
se il numero supera il limite di 8, la società deve deliberare
la propria trasformazione in Società cooperativa (vedi), salvo
sciogliersi
- la denominazione sociale è libera ma deve
contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa"
- è ammessa solo la piccola società
cooperative a responsabilità limitata: i soci rispondono delle
obbligazioni sociali limitatamente alla quota da essi conferita nella
società
- il potere di amministrazione della società
può essere attribuito direttamente all'assemblea dei soci: in
tal caso, non esistendo un organo amministrativo a sé stante,
deve essere nominato un presidente a cui spetta la rappresentanza della
società nei rapporti con l'esterno
- il collegio sindacale è obbligatorio solo
se la società ha un capitale sociale superiore a 200 milioni
Riferimenti normativi:
- Codice civile, Titolo VI "Delle imprese cooperative
e delle mutue assicuratrici", Capo I "Delle imprese cooperative"
(artt. 2511-2545)
- L.n. 127 del 17/2/71 e succ. modifiche e integrazioni
- L.n. 59 del 31/1/92 e succ. modifiche e integrazioni4.
L.n. 266 del 7/8/97, art. 21 (che ha introdotto le Piccole società
cooperative)
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Iter burocratico
Per le modalità di costituzione delle piccole
società cooperative, si deve fare riferimento a quanto previsto
per la costituzione delle società
cooperative in generale.
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
Anche per gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
occorre far riferimento a quanto previsto per le società
cooperative in generale.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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