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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - COOPERATIVA
SOCIALE
Definizione
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale operando secondo modalità differenti a cui corrispondono
due diversi tipi di società:
- Cooperative sociali di "tipo A": possono
gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi
- Cooperative sociali di "tipo B": possono
svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali,
di servizi) al fine di inserire, dal punto di vista lavorativo, delle
persone svantaggiate. In tal caso, si intendono persone svantaggiate,
quelle appartenenti alle categorie seguenti:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali
- gli ex degenti di istituti psichiatrici
- i soggetti in trattamento psichiatrico
- i tossicodipendenti
- gli alcolisti
- i minori in età lavorativa in situazioni
di difficoltà familiari
- i condannati ammessi ad alcune misure alternative
di detenzione
- altri soggetti indicati con eventuale decreto
del Presidente del Consiglio
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Caratteristiche
La normativa fa riferimento, per la disciplina di
carattere generale, a quanto previsto per le società cooperative,
e alla eventuale disciplina di settore.
Le cooperative sociali presentano quindi le seguenti caratteristiche:
- la denominazione sociale deve contenere l'indicazione
di "cooperativa sociale"
- lo statuto della società può prevedere
anche dei "soci volontari" che prestano la loro opera gratuitamente
avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute; il loro numero
non può essere superiore al 50% del numero totale dei soci e
vanno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. In caso di
gestione di convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, i
soci volontari possono essere utilizzati esclusivamente in misura complementare,
e quindi non intervengono nel calcolo complessivo degli operatori professionali
previsto dai parametri vigenti
- le ispezioni ordinarie devono avvenire almeno una
volta l'anno
Caratteristiche particolari presentano in particolare le cooperative sociali
di tipo B:
- i soggetti svantaggiati devono rappresentare almeno
il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro
stato soggettivo, devono essere soci
- gli enti pubblici, compresi quelli economici, e
le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare
convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché
il loro importo non superi determinati limiti e purché la finalità
sia quella di creare occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati.
Per la stipula delle convenzioni le cooperative devono risultare iscritte
nell'albo regionale.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, Titolo VI "Delle imprese cooperative
e delle mutue assicuratrici", Capo I "Delle imprese cooperative"
(artt. 2511-2545)
- L.n. 127 del 17/2/71 e succ. modifiche e integrazioni
- L.n. 59 del 31/1/92 e succ. modifiche e integrazioni
- L.n. 266 del 7/8/97, art. 21 (che ha introdotto
le Piccole società cooperative)
- L.n. 381 dell'8/11/91 e succ. modifiche e integrazioni
"Disciplina delle cooperative sociali"
- L.r.n. 22 del 9/5/86 "Riordino dei servizi
socio-assistenziali in Sicilia"
- D.A. 11/6/93 (applicazione della l.n. 381/91)
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Iter burocratico
Per le modalità di costituzione delle
cooperative sociali si fa riferimento a quanto previsto per la costituzione
delle società cooperative in generale, salvo per gli aspetti seguenti:
- devono essere iscritte nel Registro prefettizio,
oltre che nell'apposita "Sezione cooperazione sociale", anche
nella sezione a cui fa riferimento il tipo di attività svolta
- è richiesta anche l'iscrizione nell'Albo
regionale delle cooperative sociali
Le modificazioni statutarie che comportino il venir meno del carattere
di cooperativa sociale, provocano la cancellazione della società
dalla sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio
e dall'albo regionale.
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
Si fa riferimento a quanto previsto per le cooperative
in generale.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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