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Sportello Eurodonna in Progress - Creare
un'impresa - Tipi di impresa - SOCIETA'
COOPERATIVA
Definizione
Le società cooperative sono state introdotte
nel nostro ordinamento dalla Costituzione (art. 45) al fine di consentire
il raggiungimento di scopi mutualistici, ritenuti altrettanto importanti
di quelli lucrativi e speculativi perseguiti con gli altri tipi di società.
La caratteristica delle cooperative è quindi rappresentata dal
fatto che un individuo vi partecipa non per conseguire un profitto personale
ma per ottenere beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle praticate dal mercato. L'applicazione di
tali migliori condizioni deriva dal passaggio diretto dei beni o servizi
dal produttore al consumatore, eliminando i costi dei passaggi intermedi.
E' necessario tuttavia che il fine della mutualità sia anche solo
prevalente e non esclusivo dell'attività sociale; a tal fine occorre
distinguere tra:
- lucro oggettivo: è quello della società.
E' consentito e anzi è auspicabile considerando che la società
può vendere anche a terzi i propri beni o servizi e raggiungere
in questo modo, elevati livelli di competitività e di efficienza.
Si prevede tuttavia che: il 20% degli utili netti annuali sia destinato
a riserva legale (mentre nelle società di capitali tale riserva
è del 5% annuo e va effettuata solo fino a quando la riserva
non abbia complessivamente raggiunto il 20% del capitale sociale); il
3% degli utili netti annuali sia destinato ad appositi fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione presso le associazioni
nazionali di rappresentanza legalmente riconosciute
- lucro soggettivo: è quello dei singoli soci.
Proprio per le particolari motivazioni dei soci delle cooperative, gli
utili annuali sono distribuibili ad essi solo entro dei limiti ristretti
(pari all'interesse legale).Fanno eccezione a quest'ultima regola gli
eventuali "soci sovventori" che, a differenza dei soci cooperatori,
partecipano alla società esclusivamente apportando dei fondi
al fine di ottenere degli utili: anche in questo caso sono tuttavia
previste delle limitazioni sia di presenza nella società, che
di partecipazione agli utili che di partecipazione alla gestione della
società per evitare che tale categoria di soci possa prendere
il sopravvento.
In relazione al tipo di attività svolta, a cui corrisponde una
differente sezione per l'iscrizione nel Registro prefettizio, e talvolta
una disciplina in parte speciale, le cooperative possono essere distinte
in:
- cooperative di consumo
- cooperative di produzione e lavoro
- cooperative agricole
- cooperative edilizie
- cooperative di trasporto
- cooperative di pesca
- cooperative sociali
- cooperative miste in cui vengono iscritte le cooperative che svolgono più
di una delle attività indicate sopra
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Caratteristiche
La società cooperativa presenta le seguenti
caratteristiche:
- è richiesta la presenza di almeno 9 soci;
- il numero o le persone dei soci possono variare
senza che questo comporti una modifica dell'atto costitutivo; tuttavia
se il numero scende al di sotto del limite la società si scioglie
salvo trasformarsi in Piccola società cooperativa (vedi). Inoltre,
poiché i soci cooperatori devono possedere determinati requisiti
attinenti con l'oggetto sociale, le quote o le azioni possono essere
cedute solo dietro consenso da parte degli amministratori
- non è previsto un capitale sociale minimo
tranne che nelle cooperative di credito e di assicurazione; negli altri
casi si ha un capitale sociale variabile, le cui modifiche non comportano
modificazione dell'atto costitutivo
- ad ogni socio può essere attribuita una
quota sociale compresa tra 50.000 lire e 80 milioni; per il calcolo
del limite non si tiene però conto dei conferimenti in natura
- la società è sottoposta alla vigilanza
del Ministero del lavoro tramite ispezioni ordinarie (biennali) e straordinarie
(in caso di fatti gravi) per valutare la regolarità della gestione
- la denominazione sociale è libera ma deve
contenere l'indicazione di "società cooperativa" e
del tipo di responsabilità
- in relazione al tipo di responsabilità
dei soci occorre distinguere tra:
- Società cooperative a responsabilità
limitata: i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente
alla quota da essi conferita nella società. Una variante
è data dalle Cooperative a responsabilità multipla
nelle quali i soci rispondono limitatamente ad un multiplo, indicato
nell'atto costitutivo, della quota conferita (ad esempio ad un suo
doppio, triplo,
). Il capitale sociale può essere costituito
da azioni o quote.
- Società cooperative a responsabilità
illimitata: delle obbligazioni, nella normalità della gestione,
risponde soltanto la società con il proprio patrimonio; solo
in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della
cooperativa, rispondono anche i soci illimitatamente e solidalmente.
Tuttavia il fallimento della società, a differenza di quanto
avviene nelle società di persone per i soci illimitatamente
responsabili, non comporta il fallimento dei singoli soci. Il capitale
sociale può essere costituito solo da quote.
- sono previsti i seguenti organi sociali:
- L'assemblea: è la riunione dei soci
convocata dagli amministratori (o in caso di loro inattività,
dai sindaci) con le formalità previste nell'atto costitutivo
per discutere e deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine
del giorno. In relazione all'importanza degli argomenti trattati,
sono previste delle differenti percentuali minime di soci per la
regolarità della convocazione e per la validità delle
deliberazioni, distinguendo tra:
- Assemblea ordinaria: deve essere convocata
almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
per l'approvazione del bilancio;
- Assemblea straordinaria: è convocata
per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e
in generale sulle questioni di maggiore rilevanza per la gestione
della società, ad es. sulla nomina dei liquidatori in
caso di suo scioglimento.
- Gli amministratori: si può avere l'amministratore
unico o il Consiglio di amministrazione, se vi partecipano più
soggetti. Essi hanno la funzione di amministrare e di rappresentare
la società nei suoi rapporti con l'esterno.
- Il Collegio dei sindaci: è composto
da 3-5 membri effettivi e 2 supplenti che possono essere o meno
soci della società ma, a differenza delle società
di capitali, non devono essere necessariamente iscritti in particolari
albi; uno di essi viene nominato presidente del collegio. Quest'organo
ha una funzione di controllo sull'operato dell'amministrazione e
di vigilanza sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e
sulla regolare tenuta delle scritture contabili. A tal fine esso
deve partecipare alle riunioni dell'amministrazione, alle assemblee,
deve convocare l'assemblea se gli amministratori, che vi sono obbligati,
omettano di farlo. I sindaci sono inoltre responsabili in solido
con gli amministratori per eventuali danni causati alla società,
se questi potevano essere evitati con un loro diligente controllo.
I soci possono denunziare ai sindaci i fatti che ritengono censurabili.
- Il collegio dei probiviri: si tratta di un
organo che può essere previsto dall'atto costitutivo al fine
di risolvere eventuali questioni tra i soci o tra questi e la società,
evitando il ricorso all'autorità giudiziaria. Tuttavia la
sua decisione è vincolante per le parti, escludendo ogni
ulteriore ricorso all'autorità giudiziaria, solo se nell'atto
costitutivo ciò sia previsto (cd. Clausola compromissoria).
Riferimenti normativi:
- Codice civile, Titolo VI "Delle imprese
cooperative e delle mutue assicuratrici", Capo I "Delle
imprese cooperative" (artt. 2511-2545)
- L.n. 127 del 17/2/71 e succ. modifiche e integrazioni
- L.n. 59 del 31/1/92 e succ. modifiche e integrazioni
- L.n. 266 del 7/8/97, art. 21 (che ha introdotto
le Piccole società cooperative)
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Iter burocratico
Per le modalità di costituzione delle
società cooperative, si fa riferimento, con alcuni aggiustamenti,
a quanto previsto per la costituzione delle società per azioni.
- Stipula dell'atto costitutivo: a ciò si
giunge attraverso l'accordo tra i soci che decidono tra di loro le condizioni
e i patti sociali e con l'intervento di un notaio che da' all'accordo
valore di atto pubblico. All'atto costitutivo, che deve indicare tra
l'altro il tipo di responsabilità della società, le condizioni
per l'ammissione di nuovi soci, le condizioni per l'eventuale loro recesso
e la destinazione dell'utile di esercizio, si deve allegare lo statuto
della società che è il documento che regola i rapporti
tra i soci, la struttura della società ed il suo funzionamento.
- In caso di conferimenti in natura (beni mobili
o immobili) o in crediti da parte dei soci, il conferimento deve essere
accompagnato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto
designato dal tribunale. Questa relazione (da allegare all'atto costitutivo)
deve contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed
il valore a ciascuno attribuito. Gli amministratori e i sindaci hanno
tuttavia l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla costituzione della
società, la valutazione dei beni e dei crediti conferiti e, se
vi sono fondati motivi per ritenere che questa sia errata, devono procedere
ad una sua revisione. i conferimenti possono essere fatti in denaro
o in natura (beni mobili o immobili) o in crediti: in queste due ultime
ipotesi il conferimento deve essere accompagnato da una relazione giurata
di stima redatta da un esperto designato dal tribunale. Questa relazione
(da allegare all'atto costitutivo) deve contenere la descrizione dei
singoli beni o crediti conferiti ed il valore a ciascuno attribuito.
Gli amministratori e i sindaci hanno tuttavia l'obbligo di controllare,
entro 6 mesi dalla costituzione della società, la valutazione
precedente e, se vi sono fondati motivi per ritenere che questa sia
errata, devono procedere ad una sua revisione.
- L'atto costitutivo (con allegata l'eventuale documentazione
richiesta), deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio
o degli amministratori, al registro delle imprese presso la Camera di
commercio.
- Ricorso al tribunale affinché emetta il
decreto di omologazione dell'atto costitutivo con il quale avviene l'iscrizione
della società nel Registro delle imprese. L'iscrizione viene
ordinata dal tribunale dopo che questi ha verificato, tra l'altro, la
regolarità dei documenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi
nei soci e la sussistenza della finalità mutualistica. Con l'iscrizione
la cooperativa acquista la personalità giuridica.
- L'atto costitutivo deve inoltre essere pubblicato
nel BUSC (Bollettino ufficiale per le società cooperative): in
esso occorre altresì pubblicare, tra l'altro, il bilancio di
esercizio, le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento della
società.
Le cooperative che vogliono usufruire dei benefici
fiscali e delle altre agevolazioni, devono altresì procedere a:
- iscrizione nel Registro prefettizio delle cooperative
nell'apposita sezione;
- iscrizione nello Schedario generale della cooperazione
tenuto dal Ministero del lavoro.Vanno inoltre iscritti nel Registro
delle imprese anche una serie di altri eventi importanti per la vita
dell'impresa quali, ad esempio:
- deposito dell'accettazione della carica degli amministratori
con firma autografa; il deposito deve essere effettuato entro15 giorni
dalla notizia della nomina;
- deposito dell'accettazione della carica da parte
dei sindaci secondo le formalità di cui al punto precedente;
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Obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- Comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dell'avvenuta
costituzione della società entro 3 mesi dalla stessa, allegando
copia dell'atto costitutivo;
- Richiesta all'Ufficio IVA dell'attribuzione della partita IVA entro
30 giorni dalla costituzione;
- Vidimazione dei libri contabili e fiscali: questi devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. Tale operazione
viene eseguita dall'Ufficio del registro delle imprese oppure da un
notaio.Si tratta di formalità che sono per lo più a carico
degli stessi soci.
- Occorre richiedere all'Esattoria (Concessionario per la riscossione)
il Conto fiscale ossia il codice fiscale preceduto dal numero del concessionario
competente per territorio; tale conto deve essere collegato ad un proprio
conto bancario al fine di utilizzarlo per il pagamento e la compensazione
delle imposte.
- Comunicazione all'Ufficio tributi del Comune dell'avvio dell'attività
al fine di applicare l'imposta sui rifiuti solidi urbani.Agli effetti
contributivi, assistenziali e previdenziali (INPS), occorre procedere,
subito dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese, all'iscrizione
personale dei singoli soci negli Elenchi nominativi esercenti attività
tenuti presso la Camera di commercio.
Se si ricorre all'impiego di personale (dipendenti, collaboratori, soci,
)
da destinare all'utilizzo di macchinari o ad attività manuali
che possano comportare un rischio di infortunio, vi è l'obbligo
di procedere alla loro iscrizione obbligatoria, ai fini infortunistici,
all'INAIL.
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Strutture di riferimento
- Ufficio del registro delle imprese: presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Via E. Amari n.
11, Palermo, tel. 091/6050111 (centralino)
- Ufficio IVA: Via Resuttana Colli n. 360, Palermo,
tel. 091/528726-528555 (centralino)
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette: Via
Konrad Roentgen n. 3, Palermo, tel. 091/6900111 (centralino)
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Note o altro
Con l'iscrizione nel Registro prefettizio delle cooperative
e nello Schedario generale della cooperazione, la cooperativa acquista
il diritto ad ottenere sgravi fiscali (vedi) previsti dal DPR 601/73,
Titolo III, che disciplina le imposte sui redditi.
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