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Sportello Eurodonna in Progress - Creare un'impresa - Agevolazioni per settore / per ambito di applicazione - LEGGE 1213/65: MUTUI AGEVOLATI PER LA REALIZZAIONE DI CORTOMETRAGGI


Riferimenti legislativi
  • L. 1213/1965
  • Decreto 18.3.1999 n.126 - Regolamento recante norme per l'ammissione dei cortometraggi ai mutui du cui all'art. 28, comma 8, della L. 4 novembre 1965, n.1213

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Territori di applicazione

La legge è applicabile in tutto il territorio nazionale.

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Settori ammessi

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Iniziative agevolabili

Produzione di cortometraggi con rilevanti finalità culturali ed artistiche.

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Soggetti beneficiari

Produttori cinematografici.

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Agevolazioni previste

Mutui concesso nel limite del 90% del costo preventivato, valutabile fino ad un massimo di 90 milioni.

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Spese ammissibili

Per accedere al mutuo il cortometraggio deve avere durata non inferiore ad otto minuti e non superiore a venti e deve essere realizzato con formula a carattere narrativo, sulla base di una sceneggiatura che presenti parti dialogate.

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Spese non ammissibili

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Modalità di presentazione e procedure

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro il 31 gennaio ed entro il 31 giugno di ogni anno al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
Unitamente alla domanda va presentata:

  • denuncia di inizio lavorazione
  • documenti previsti dall'art. 23 della legge 4 novembre 1965 n.1213
  • una relazione degli autori che indichi le finalità artistiche e culturali dell'opera
  • piano di distribuzione dell'opera
  • prova non superiore a tre minuti del cortometraggio da realizzare che può anche essere ripresa su supporto digitale o da un filmato di un'opera precedentemente realizzata dal medesimo autore

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Istruttoria

Le domande sono istruite dal Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali secondo l'ordine di arrivo, con precedenza per le domande relative a cortometraggi realizzati da autori diplomati presso la scuola nazionale di cinema, o di età non superiore a trent'anni. La commissione per il credito cinematografico esamina i progetti, valutando come titolo preferenziale la presenza del maggiore finanziamento autonomo e di un documentato piano di distribuzione. I progetti che hanno ricevuto la concessione del mutuo devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dall'erogazione del medesimo. La concessione del mutuo è compatibile con altre forme di finanziamento pubblico o privato, nazionale o internazionale.

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Enti di riferimento

Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali

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Note o altro

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