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Sportello Eurodonna in Progress
- Creare un'impresa - Agevolazioni
per settore / per
ambito di applicazione - REGOLAMENTO
CEE 950/97: AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI
IN AGRICOLTURA
Riferimenti legislativi
- Regolamento CE n. 950/97 "Miglioramento dell'efficienza
delle strutture agricole" (che sostituisce il Regolamento CE n.
2328/91), art. 10
- Circolare Assessorato regionale Agricoltura e foreste14/3/97,
n. 227 "Aiuti speciali per il primo insediamento dei giovani nel
comparto agricolo" (che sostituisce le precedenti Circolari 11/6/93,
n. 128/DR e 15/9/95, n. 187)
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Territori di applicazione
Sicilia.
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Settori ammessi
Agricoltura
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Iniziative agevolabili
Primo insediamento di giovani agricoltori ossia la
loro acquisizione, successivamente al 31/3/85, della responsabilità
o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda
in qualità di suo titolare o di contitolare a seguito di:
- trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o
per causa di morte
- titolarità o contitolarità
di un diritto reale o di godimento del fondo o, in caso di apicoltura,
acquacoltura e similari, dei beni aziendali per una durata non inferiore
a 9
Nelle ipotesi di comproprietà o di contitolarità la quota
attribuita al giovane agricoltore deve essere non inferiore al 51% di
un'azienda che nel suo complesso assorba almeno 1 ULU o richiedere un
volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU.
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Soggetti beneficiari
- Giovani che vogliono insediarsi per la prima volta
in un'azienda agricola e/o zootecnica in qualità di imprenditori
agricoli a titolo principale
- Giovani agricoltori che hanno svolto in precedenza
un'attività agricola a tempo parziale o in qualità di
coadiuvanti familiari o di dipendenti e che vogliano avviare un'attività
agricola a titolo principale
Si richiede che i soggetti in questione abbiano i
seguenti requisiti:
- età compresa fra 18 e 39 anni
- abbiano, o assumeranno al momento dell'insediamento,
la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale
per la gestione dell'azienda in qualità di capo dell'azienda
- avere già, o raggiungere entro due
anni dall'insediamento, una sufficiente qualificazione professionale
ossia:
- titolo di studio a livello universitario nel
campo agrario o veterinario;
- diploma di scuola media superiore a carattere
agrario o di istituto professionale agrario o di altra scuola agraria
equipollente
- frequenza con esito positivo di un apposito
corso professionale relativo alle qualifiche idonee all'insediamento
in capo azienda.
- l'azienda, al momento dell'insediamento, o entro
i due anni successivi, deve assorbire un volume di lavoro equivalente
almeno ad una ULU (unità lavoro uomo)
- devono impegnarsi a tenere una contabilità
semplificata; alla fine di ogni esercizio, i libri contabili con il
bilancio devono essere sottoposti alla visione delle Sezioni operative
di assistenza tecnica che dovranno verificarne la corretta tenuta
- devono impegnarsi a svolgere un'attività
agricola a titolo principale per i 6 anni successivi alla concessione
dell'aiuto.
Può anche trattarsi di:
- titolarità o di contitolarità di
un'impresa familiare purché i primi due requisiti previsti siano
posseduti da almeno un componente della famiglia
- partecipazione in qualità di socio a cooperativa
di conduzione purché a conduzione separata
- partecipazione ad una società di persone
che abbia come oggetto esclusivo la gestione di un'azienda agricola
per almeno 9 anni; si richiede che l'atto costitutivo subordini a giusta
causa il recesso del socio beneficiario dell'agevolazione e la responsabilità
personale e solidale dello stesso
In ogni caso, per gli insediamenti avvenuti antecedentemente
al 14/10/95, i termini per la presentazione delle domande di agevolazione
sono già scaduti.
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Agevolazioni previste
- premio unico di importo pari a 12.082 ECU
- abbuono del 5% del tasso di interesse per prestiti
contratti per non più di 15 anni con istituti ed enti di credito
per sostenere le spese relative al insediamento: il valore capitalizzato
dell'abbuono degli interessi non può essere superiore all'importo
in ECU di cui sopra. In alternativa può essere concessa una sovvenzione
non superiore all'importo in ECU di cui sopra pari alla capitalizzazione
di un abbuono del 5% per 15 anni.
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Spese ammissibili
Il premio unico o la sovvenzione sono concessi a copertura
delle seguenti spese:
- acquisizione dei beni aziendali
- oneri fiscali e tributari relativi all'acquisto
del fondo o dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte sostenuti
anche antecedentemente alla presentazione della domanda e fino a 5 anni
prima
- versamento del capitale o della quota associativa
per la partecipazione a cooperative o ad associazioni di produttori
agricoli.
- ottenimento dell'uso di: grotte, gallerie, cave,
per la funghicoltura; stagni, lagune,
per l'acquacoltura e copertura
dei costi iniziali relativi all'ottenimento di acque irrigue
- Allacciamenti telefonici ed energetici e dotazioni
informatiche
- Investimenti indispensabili per l'insediamento
(purché determino anche un incremento delle giornate lavorative
assorbite dall'azienda e/o un incremento del reddito per ULU)
Si richiede che tutte le spese in oggetto, tranne quelle di cui al punto
B. vengano sostenute successivamente alla data del riconoscimento dell'insediamento
e solo su autorizzazione dell'Ispettorato provinciale all'agricoltura.
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Spese non ammissibili
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Modalità di presentazione e procedure
Per il sostenimento delle spese di cui al punto F.,
occorre presentare previamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
un "piano d'azione" in cui siano specificati gli interventi
necessari allegando delle tabelle tecniche e finanziarie; l'Ispettorato,
previo esame della documentazione, concede l'autorizzazione di tali spese.
La domanda, redatta secondo un apposito schema, va presentata all'Ispettorato,
entro il 30 aprile di ogni anno e deve contenere, tra l'altro, una descrizione
delle caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda. Ad essa va allegata
la descrizione del programma colturale e/o zootecnico con l'evidenziazione
del numero di ULU occupabili.
Inoltre, relativamente alla concessione dell'abbuono o della sovvenzione,
occorre allegare alla domanda:
- l'autorizzazione dell'Ispettorato per le spese
di cui al punto F;
- la documentazione attestante le spese sostenute;
- il piano di ammortamento relativamente al prestito
bancario ottenuto con la specifica della quota di interessi
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Istruttoria
Nel caso di insediamenti che avvengano posteriormente
alla presentazione della domanda, questi vanno comunicati entro 30 giorni
presentando l'idonea documentazione.
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Enti di riferimento
Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente
per il territorio
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Note o altro
In caso di mancato insediamento nell'azienda agricola
entro 1 anno dalla concessione delle agevolazioni, queste vengono revocate.
Ciò avviene anche nel caso in cui il soggetto abbandoni l'attività
agricola o venga meno agli impegni assunti con la domanda nei 6 anni successivi
alla concessione dell'agevolazione.
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