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Sportello Eurodonna in Progress - Creare un'impresa - Agevolazioni per settore / per ambito di applicazione - REGOLAMENTO CEE 950/97: AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA


Riferimenti legislativi
  • Regolamento CE n. 950/97 "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole" (che sostituisce il Regolamento CE n. 2328/91), art. 10
  • Circolare Assessorato regionale Agricoltura e foreste14/3/97, n. 227 "Aiuti speciali per il primo insediamento dei giovani nel comparto agricolo" (che sostituisce le precedenti Circolari 11/6/93, n. 128/DR e 15/9/95, n. 187)

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Territori di applicazione

Sicilia.

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Settori ammessi

Agricoltura

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Iniziative agevolabili

Primo insediamento di giovani agricoltori ossia la loro acquisizione, successivamente al 31/3/85, della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda in qualità di suo titolare o di contitolare a seguito di:

  • trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte
  • titolarità o contitolarità di un diritto reale o di godimento del fondo o, in caso di apicoltura, acquacoltura e similari, dei beni aziendali per una durata non inferiore a 9

Nelle ipotesi di comproprietà o di contitolarità la quota attribuita al giovane agricoltore deve essere non inferiore al 51% di un'azienda che nel suo complesso assorba almeno 1 ULU o richiedere un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU.

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Soggetti beneficiari
  • Giovani che vogliono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola e/o zootecnica in qualità di imprenditori agricoli a titolo principale
  • Giovani agricoltori che hanno svolto in precedenza un'attività agricola a tempo parziale o in qualità di coadiuvanti familiari o di dipendenti e che vogliano avviare un'attività agricola a titolo principale

Si richiede che i soggetti in questione abbiano i seguenti requisiti:

  • età compresa fra 18 e 39 anni
  • abbiano, o assumeranno al momento dell'insediamento, la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda in qualità di capo dell'azienda
  • avere già, o raggiungere entro due anni dall'insediamento, una sufficiente qualificazione professionale ossia:
    • titolo di studio a livello universitario nel campo agrario o veterinario;
    • diploma di scuola media superiore a carattere agrario o di istituto professionale agrario o di altra scuola agraria equipollente
    • frequenza con esito positivo di un apposito corso professionale relativo alle qualifiche idonee all'insediamento in capo azienda.
  • l'azienda, al momento dell'insediamento, o entro i due anni successivi, deve assorbire un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU (unità lavoro uomo)
  • devono impegnarsi a tenere una contabilità semplificata; alla fine di ogni esercizio, i libri contabili con il bilancio devono essere sottoposti alla visione delle Sezioni operative di assistenza tecnica che dovranno verificarne la corretta tenuta
  • devono impegnarsi a svolgere un'attività agricola a titolo principale per i 6 anni successivi alla concessione dell'aiuto.

Può anche trattarsi di:

  • titolarità o di contitolarità di un'impresa familiare purché i primi due requisiti previsti siano posseduti da almeno un componente della famiglia
  • partecipazione in qualità di socio a cooperativa di conduzione purché a conduzione separata
  • partecipazione ad una società di persone che abbia come oggetto esclusivo la gestione di un'azienda agricola per almeno 9 anni; si richiede che l'atto costitutivo subordini a giusta causa il recesso del socio beneficiario dell'agevolazione e la responsabilità personale e solidale dello stesso

In ogni caso, per gli insediamenti avvenuti antecedentemente al 14/10/95, i termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono già scaduti.

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Agevolazioni previste
  • premio unico di importo pari a 12.082 ECU
  • abbuono del 5% del tasso di interesse per prestiti contratti per non più di 15 anni con istituti ed enti di credito per sostenere le spese relative al insediamento: il valore capitalizzato dell'abbuono degli interessi non può essere superiore all'importo in ECU di cui sopra. In alternativa può essere concessa una sovvenzione non superiore all'importo in ECU di cui sopra pari alla capitalizzazione di un abbuono del 5% per 15 anni.

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Spese ammissibili

Il premio unico o la sovvenzione sono concessi a copertura delle seguenti spese:

  1. acquisizione dei beni aziendali
  2. oneri fiscali e tributari relativi all'acquisto del fondo o dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della domanda e fino a 5 anni prima
  3. versamento del capitale o della quota associativa per la partecipazione a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli.
  4. ottenimento dell'uso di: grotte, gallerie, cave,… per la funghicoltura; stagni, lagune,… per l'acquacoltura e copertura dei costi iniziali relativi all'ottenimento di acque irrigue
  5. Allacciamenti telefonici ed energetici e dotazioni informatiche
  6. Investimenti indispensabili per l'insediamento (purché determino anche un incremento delle giornate lavorative assorbite dall'azienda e/o un incremento del reddito per ULU)

Si richiede che tutte le spese in oggetto, tranne quelle di cui al punto B. vengano sostenute successivamente alla data del riconoscimento dell'insediamento e solo su autorizzazione dell'Ispettorato provinciale all'agricoltura.

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Spese non ammissibili

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Modalità di presentazione e procedure

Per il sostenimento delle spese di cui al punto F., occorre presentare previamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un "piano d'azione" in cui siano specificati gli interventi necessari allegando delle tabelle tecniche e finanziarie; l'Ispettorato, previo esame della documentazione, concede l'autorizzazione di tali spese.
La domanda, redatta secondo un apposito schema, va presentata all'Ispettorato, entro il 30 aprile di ogni anno e deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda. Ad essa va allegata la descrizione del programma colturale e/o zootecnico con l'evidenziazione del numero di ULU occupabili.
Inoltre, relativamente alla concessione dell'abbuono o della sovvenzione, occorre allegare alla domanda:

  • l'autorizzazione dell'Ispettorato per le spese di cui al punto F;
  • la documentazione attestante le spese sostenute;
  • il piano di ammortamento relativamente al prestito bancario ottenuto con la specifica della quota di interessi

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Istruttoria

Nel caso di insediamenti che avvengano posteriormente alla presentazione della domanda, questi vanno comunicati entro 30 giorni presentando l'idonea documentazione.

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Enti di riferimento

Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per il territorio

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Note o altro

In caso di mancato insediamento nell'azienda agricola entro 1 anno dalla concessione delle agevolazioni, queste vengono revocate. Ciò avviene anche nel caso in cui il soggetto abbandoni l'attività agricola o venga meno agli impegni assunti con la domanda nei 6 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

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AGEVOLAZIONI PER SETTORE / PER AMBITO DI APPLICAZIONE
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