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Sportello Eurodonna in Progress
- Creare un'impresa - Agevolazioni
per settore / per
ambito di applicazione - D.P.R.
601/73: AZIONI DI SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE
Riferimenti legislativi
- DPR 601 del 29/9/73 relativo alle imposte sui redditi
- D.lgs 1577/47, art. 26
- L.n. 59/92
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Territori di applicazione
La legge è applicabile in tutto il territorio
nazionale.
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Settori ammessi
Deve trattarsi di settori attinenti alle categorie
di società cooperative previste dalla normativa.
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Iniziative agevolabili
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Soggetti beneficiari
Società cooperative appartenenti alle seguenti
categorie:
- agricole e di piccola pesca
- di produzione e lavoro
- di consumo
In ogni caso, per poter beneficiare di qualsiasi agevolazione, fiscali
e non, prevista da qualunque provvedimento, le cooperative devono essere
regolarmente costituite ed iscritte nel registro prefettizio o nello schedario
generale della cooperazione.
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Agevolazioni previste
Le agevolazioni previste consistono in sgravi fiscali,
ossia in esenzioni dal pagamento di alcune imposte o in riduzioni del
loro ammontare, se ricorrono alcune condizioni:
- Per le cooperative agricole e di piccola pesca
si prevede un'esenzione da IRPEG e da ILOR relativamente ai redditi
derivanti dall'allevamento del bestiame effettuato con mangimi ottenuti
per almeno ¼ da terreni della società nonché dalla
lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci
- Per le cooperative di produzione e lavoro si ha
l'esenzione da IRPEG e ILOR se le retribuzioni dei soci risultano superiori
al 60% di tutti gli altri costi eccetto quelli per materie prime e sussidiarie;
se tale percentuale è inferiore al 60% ma comunque superiore
al 40%, le imposte indicate sono dovute per la metà del loro
ammontare. A tal fine si intendono retribuzioni corrisposte ai soci
tutti i cosi diretti o indiretti relativi all'importo dell'opera personale
prestata dai soci in modo continuativo, comprendendovi anche i contributi
previdenziali e assistenziali
- Per le cooperative di consumo sono ammesse in deduzione
dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione
di parte del prezzo delle merci acquistate (cd. Ristorni).
Con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) l'1/1/98, che ha sostituito diverse imposte tra cui l'ILOR, è
sorto il dubbio se gli sgravi relativi a quest'ultima siano estensibili
alla nuova imposta
In ogni caso non concorrono a formare il reddito della
cooperativa:
- le somme che siano destinate alle riserve indivisibili
- le quote di utili destinate all'aumento del capitale
sociale sono esenti
- le quote di utili destinate alla promozione e sviluppo
della cooperazione
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Spese ammissibili
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Spese non ammissibili
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Modalità di presentazione e procedure
L'utilizzo degli sgravi fiscali in questione avviene
contestualmente alla redazione e presentazione della dichiarazione annuale
dei redditi della società.
Occorre precisare che, ai fini tributari, è essenziale la reale
presenza dei requisiti mutualistici la cui sussistenza si presume qualora
negli statuti delle cooperative siano contenute alcune clausole:
- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore
all'interesse legale
- il divieto di distribuire ai soci le riserve durante
l'esistenza della società
- la devoluzione del patrimonio sociale a scopi di
pubblica utilità conformi allo scopo sociale in caso di scioglimento
della società
Se sorgono dei dubbi riguardo alla loro sussistenza,
decide il Ministero del lavoro congiuntamente al Ministero delle finanze.
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Istruttoria
Il Ministero delle finanze procedere ad un accertamento
della sussistenza dei requisiti previsti per accedere alle agevolazioni
fiscali, sentito il Ministero del lavoro.
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Enti di riferimento
Direzione regionale delle entrate
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Note o altro
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